L’Alternanza scuola-lavoro, definita dalla Legge sulla Buona Scuola, Legge 107/2015, tra luci ed ombre, è stata sicuramente una delle Riforme scolastiche più significative degli ultimi anni. In questo momento, al termine dei primi tre anni di esperienza, i tanti pareri in merito soprattutto degli addetti ai lavori si polarizzano tra gli “assolutamente favorevoli” e gli “assolutamente contrari”.
I contrari sostengono che il progetto sia debole e non preveda alcuna impostazione pedagogica. Non forma qualitativamente al lavoro ma immette direttamente gli alunni nel sistema, spesso con scarse garanzie di sicurezza, mancato controllo e non aderenza al progetto formativo.
I favorevoli hanno parole positive per l’alternanza, cogliendo il suo ruolo fondamentale di messa in comunicazione tra scuola e lavoro, ruolo che, andando al di là della trasmissione di competenze, potrebbe servire anche per contrastare uno dei maggiori problemi della scuola italiana: la dispersione. Il fatto di venire a contatto con il mondo del lavoro offre agli studenti l’opportunità di toccare con mano la realtà lavorativa che un domani più o meno prossimo costituirà l’ambiente in cui si muoveranno e, quindi, di orientare le loro scelte, anche relative agli studi superiori (ITS, Università ecc.), più consapevolmente. Inoltre, l’esperienza on the job può risvegliare l’interesse di quei ragazzi più inclini agli aspetti operativi, combattendo in tal modo il fenomeno della dispersione scolastica.
Il governo, nella persona del nuovo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ha dichiarato la bontà dello strumento Alternanza che ha lati positivi ma anche lati da rivedere, come l’obbligatorietà, che nella maggioranza dei casi ha fatto venire meno la qualità. Per il Ministro bisogna assolutamente dare maggiore importanza alla forma di orientamento che rappresenta l’Alternanza scuola-lavoro per i giovani che con essa hanno la possibilità di conoscere da dentro le imprese e le realtà professionali nelle quali domani si potranno collocare.
Pertanto dal punto di vista del nuovo governo si dovrà lavorare sulla dimensione obbligo/dovere dell’Alternanza scuola-lavoro perché si vorrebbe che questa fosse per le Scuole non un dovere, ma una grande opportunità.
Nel corso dei prossimi mesi vedremo come il dibattito proseguirà e quali cambiamenti si apporteranno all’Alternanza scuola-lavoro della Buona Scuola.
In attesa di questo segnaliamo le attività più importanti da tener presenti per la ripresa dell’anno scolastico considerando gli ultimi impegni del MIUR su questo fronte.
Cosa fare per attivare un progetto di ASL
Prima di iniziare le procedure di attivazione del progetto di Alternanza scuola-lavoro per il nuovo anno scolastico è importante verificare se l’anno precedente si sia concluso con l’effettuazione di quanto di competenza delle figure coinvolte. Mi riferisco alle azioni di valutazione di Dirigente, Docenti Tutor e alunni sulle Aziende di collocamento in stage, previste dalla Guida Operativa sull’Alternanza scuola-lavoro pubblicata dal MIUR nell’ottobre 2015, validissimo strumento di supporto per tutte le Scuole.
Valutazione delle strutture ospitanti
Per il Dirigente scolastico la valutazione delle strutture ospitanti si effettua in due momenti:
- Inizio anno scolastico: «il Dirigente scolastico verifica che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa» (Guida Operativa, p. 95). La sottoscrizione della Convenzione attesta l’avvenuto accertamento.
- Al termine dell’anno scolastico: «il dirigente redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione» (Guida Operativa, p. 57). Al termine dell’anno scolastico il Dirigente redige una relazione sulle convenzioni stipulate con le imprese e i soggetti che hanno accolto gli studenti in alternanza scuola-lavoro (Guida Operativa, p. 35).
Al termine di queste operazioni, di cui al punto 1, il Dirigente scolastico potrà sintetizzare il lavoro fatto in una scheda, di cui si propone una bozza (figura 1), che consegnerà al Docente Referente dell’Alternanza scuola-lavoro e ai vari Tutor per orientare in modo corretto il loro lavoro di contatto e di scelta delle varie aziende.
Il Dirigente scolastico, nel consegnare ai Tutor interni che interfacciano le imprese la documentazione messa a punto, assegna loro il compito di:
- verificare presso le imprese la disponibilità di accoglienza degli studenti circa tempi, numeri, età-classe/i;
- concordare nel dettaglio i progetti formativi personalizzati da allegare alle convenzioni, proponendo alle imprese, ai fini della co-progettazione, le attività individuate dai CdC e gli strumenti di rilevazione del tutor esterno;
- condividere con le imprese la modulistica;
- effettuare una ricognizione sulla necessità di eventuali interventi integrativi in merito alla formazione sulla sicurezza, consegnando le certificazioni acquisite dagli studenti, e/o in merito a contenuti necessari per svolgere l’attività esterna;
- informare continuativamente i Consigli di Classe sull’andamento e sugli esiti della co-progettazione, favorendo l’allineamento delle diverse esigenze.
A conclusione del lavoro, il Dirigente scolastico può disporre di documentazione e dati, di cui si propone un esempio (figura 2), necessari all’avvio, allo svolgimento e alla conclusione del percorso annuale di Alternanza di ciascuno studente e utili alla compilazione del Monitoraggio ASL in SIDI – Anagrafe degli studenti.
Grazie alle informazioni raccolte e organizzate, il personale ATA per ASL potrà tenere traccia del percorso di ciascuno studente, predisporre la documentazione e registrare i dati nell’anagrafe SIDI.
Determinanti per procedere all’attuazione di percorsi di qualità dell’alternanza anche le valutazioni delle Aziende fatte dagli alunni in stage. La stessa Guida Operativa propone delle schede riassuntive, ma senz’altro più eloquenti potrebbero essere relazioni, in formato tesina, utili anche per il colloquio dell’esame di Stato.
Le relazioni dovrebbero toccare questi punti:
- Nel primo capitolo è necessario presentare l’azienda o l’ente in cui si è sviluppato il programma precisando il nome, la sede, le aree di interesse, il numero di lavoratori, il sito ufficiale e i profili social. Si passa, successivamente, alla presentazione del progetto con le modalità di svolgimento e gli obiettivi prefissati.
- La parte centrale della relazione deve essere dedicata alla descrizione approfondita dell’esperienza fatta in merito al periodo di alternanza scuola lavoro. È possibile descrivere sia la giornata tipo dei lavoratori in azienda che le mansioni specifiche affidate allo studente così da farne un confronto.
- Dopo aver descritto le attività svolte nell’ambito del progetto dell’alternanza scuola lavoro, si passa all’analisi delle nuove competenze acquisite dallo studente sia in campo prettamente pratico che nell’ambito della formazione personale.
- Il capitolo conclusivo della relazione deve essere dedicato alla valutazione finale del programma dell’alternanza scuola-lavoro. Dopo l’analisi generale effettuata, è importante stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e quali sono i vantaggi o le eventuali criticità riscontrate.
ASL ed esami di Stato
Il MIUR ha diramato delle FAQ molto importanti finalizzate a spiegare l’importanza e gli effetti dei percorsi in Alternanza scuola-lavoro degli alunni-candidati al conseguimento della maturità. Per l’anno 2017/2018, appena concluso, queste erano le disposizioni:
Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi.
Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. È il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari.
I candidati esterni all’esame di Stato dell’anno scolastico 2017/2018 dichiarano e documentano, alla scuola alla quale sono stati assegnati e comunque entro l’inizio dell’esame preliminare, le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo). Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene conto della correlazione delle suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
Per l’anno 2018/2019 invece l’obbligo diventa stringente:
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado.
L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 62/2017 dispone, inoltre, che “in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro” riepilogate nel “curriculum dello studente”, di cui la Commissione di esame tiene conto nello svolgimento dei colloqui e che costituisce, ai sensi del successivo articolo 21, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato.
L’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 62/2017 prevede, infine, che “nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi.
Per i candidati esterni agli Esami di Stato, «a partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilabili costituirà anche per i candidati esterni requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di prossima emanazione».
Rimangono tuttavia ancora da sciogliere alcuni nodi, per esempio il monte orario del percorso di Alternanza scuola-lavoro per gli alunni che richiedono al IV anno l’abbreviazione del corso per merito e l’accesso all’esame di Stato.
Stage all’estero: criticità per gli alunni minorenni
Affrontiamo ora un paio di temi importanti relativi a due aspetti critici delle esperienze di stage per i nostri alunni: l’esperienza all’estero e l’effettuazione diattività all’esterno della struttura di stage. Sicuramente lo stage all’estero è una modalità di effettuazione del progetto Alternanza molto valida e sostenuta dal MIUR anche nella Guida Operativa.
Tuttavia quando lo stage all’estero è effettuato da alunni minorenni con la presenza di un tutor e l’inserimento in famiglia e i ragazzi vogliono uscire la sera come ci si deve comportare? È sufficiente l’autorizzazione dei genitori?
Si ritiene che i percorsi di ASL svolti all’estero rientrino tra le attività curricolari della scuola e quindi debbano sottostare alle disposizioni normative in tema di vigilanza sui minori. La giurisprudenza afferma che la valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è relativa all’età dei discenti e al contesto in cui essi sono inseriti.
Esiste quindi la necessità di adottare soluzioni differenti perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e di proporre soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell’età degli alunni.
Occorre prestare particolare attenzione all’assetto organizzativo del servizio di sorveglianza sugli studenti minorenni: dove risulti omessa la previsione delle opportune e più convenienti misure di contenimento del rischio e delle connesse disposizioni per un’accurata vigilanza, la responsabilità ricade in capo al Dirigente scolastico.
Nell’organizzazione delle attività di ASL all’estero pertanto è opportuno che l’istituzione scolastica acquisisca preliminarmente e direttamente dalle strutture ospitanti coinvolte, esplicite dichiarazioni scritte di disponibilità ad assumere la vigilanza sugli alunni nonché ogni informazione relativa all’eventuale esistenza di un’assicurazione contro gli infortuni.
Al di fuori delle attività di alternanza presso la struttura ospitante, la vigilanza deve essere assunta dalla famiglia ospitante. Per tale ragione sarebbe opportuno acquisire le dichiarazioni di assunzione di responsabilità alla vigilanza da parte delle famiglie che ospitano gli studenti.
La documentazione così raccolta, pur non essendo di per sé idonea a liberare con certezza l’amministrazione scolastica dalla responsabilità per culpa in vigilando, costituisce in ogni caso una prima evidenza della qualità delle misure organizzative adottate a tutela degli alunni da parte della stessa.
È fondamentale inoltre che la scuola si doti di adeguate coperture assicurative contro i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile nonché a garanzia delle eventuali spese per cure mediche, ricoveri ospedalieri, rientri anticipati, spese legali ecc. Si consiglia di far applicare una estensione della copertura assicurativa 24 ore su 24 superando il vincolo del normale orario scolastico e delle attività in ASL presso le strutture ospitanti.
Pertanto, in assenza di un’assunzione di responsabilità alla sorveglianza delle famiglie che accolgono gli alunni all’estero, che peraltro, come già chiarito, non è risolutoria, si sconsiglia di consentire agli studenti minorenni uscite serali in autonomia.
È preferibile quindi individuare forme di aggregazione con il tutor scolastico che potrebbe accompagnare i ragazzi in visite didattico-culturali in orario serale unendo così percorsi di pratica professionale ad approfondimenti storico-artistici.
Spesso tale modalità è difficile da attuare per la distanza a volte notevole dei luoghi di alloggio dei vari studenti.
Attività all’esterno della struttura di stage
Il secondo approfondimento è legato ai seguenti quesiti: «Può in generale l’alunno uscire dalla propria sede operativa e nell’ambito delle sue funzioni di ASL da solo recarsi presso vari enti o uffici? Può farlo solo se accompagnato? Se si sposta per esigenze del lavoro affidatogli con un altro dipendente dell’azienda in cui è in ASL nell’auto del dipendente o dell’azienda è in ogni caso assicurato contro gli infortuni?».
In proposito, si ricorda che l’inserimento di uno studente in strutture ospitanti prevede la stipula di una convenzione e l’elaborazione di un patto formativo. La convenzione, infatti, è un atto giuridico negoziale con il quale due o più soggetti costituiscono un rapporto giuridico. La convenzione è accompagnata dal patto formativo in cui saranno descritte nel dettaglio le modalità di realizzazione delle attività di alternanza. Una volta sottoscritto da tutti i soggetti interessati (il Dirigente scolastico, il tutor della Struttura Ospitante S.O., lo studente e la sua famiglia) è, di per sé, sufficiente a dimostrare la volontà dei genitori dello studente a far partecipare il proprio figlio a tale percorso formativo nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione stessa e dal patto formativo.
Il Dirigente scolastico, prima dell’inizio delle attività di alternanza, provvederà pertanto a stipulare apposite convenzioni con le strutture ospitanti nelle quali sono riportati i periodi e gli orari in cui l’alunno sarà impegnato. Alla famiglia sarà consegnato una copia del Patto Formativo che dovrà essere da loro sottoscritto insieme al proprio figlio e al tutor dell’azienda.
L’uscita autonoma dello studente dalla propria sede operativa nell’ambito delle sue funzioni di ASL al fine di recarsi da solo presso enti o uffici comporta una responsabilità in vigilando da parte del tutor aziendale. Il Dirigente scolastico, al fine di attenuare le responsabilità che gravano in capo all’Istituzione scolastica, dovrà verificare se sussistono le condizioni di sicurezza e di assenza di pericoli prevedibili nelle uscite autonome da parte dello studente. Si ricorda che l’art. 2048 del codice civile sottolinea che: i soggetti responsabili alla vigilanza sullo studente minorenne sono i precettori che rispondono «nel tempo in cui i discenti sono sottoposti alla loro vigilanza».
Sono precettori: gli insegnanti, il personale ausiliario, gli assistenti e comunque il personale a cui lo studente è affidato (tutor esterno).
Ovviamente la famiglia dello studente minorenne dovrà sottoscrivere un’autorizzazione a espletare le uscite dalla struttura ospitante ed essere messa a conoscenza dei luoghi ove il ragazzo si recherà per conto del tutor esterno. Come è risaputo, la responsabilità che grava sulla scuola nell’espletamento della vigilanza sui minorenni si estende anche nelle attività di ASL che si svolgono all’esterno dell’I.S. Poiché si tratta di progetto d’Istituto, si dovrà chiarire la motivazione delle uscite dello studente dalla sede della S.O. per svolgere le mansioni a lui assegnate e quali sono le competenze tecnico-professionali, trasversali e/o di base che si sviluppano nel compiere questo tipo di attività all’esterno della S. O.
Per ciò che attiene l’utilizzo di mezzi di trasporto, non sussistono particolari problemi se sono pubblici. Si ritiene che anche le auto aziendali o di proprietà della Struttura Ospitante possano essere utilizzate per il trasporto dello studente minorenne purché vi sia specifica copertura assicurativa.
Il fatto che la famiglia possa autorizzare la scuola e il dipendente della S.O. a trasportare il ragazzo con l‘auto di proprietà dell’azienda non solleva il tutor esterno o l’autista dalle responsabilità civili derivanti da incidenti o infortuni che potrebbero coinvolgere lo studente stesso durante il tragitto. Inoltre, occorre tenere presente le polizze assicurative delle scuole non prevedono questa specifica copertura.
Ad oggi, non risultano pubblicati chiarimenti INAIL sugli spostamenti degli studenti in alternanza dalla sede della Struttura Ospitante verso altri luoghi per lo svolgimento di mansioni previste dal progetto di ASL. Si consiglia pertanto di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza dello studente, ricordando che le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso di spostamento tra la sede dello stage e i luoghi indicati nel Patto Formativo potrebbero non rientrare nella copertura assicurativa INAIL salvo casi particolari: condizioni di necessità, disposizioni concordate con il datore di lavoro; brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
Conclusioni
Come si può evincere facilmente dalla trattazione fin qui esposta, la normativa inerente l’Alternanza scuola-lavoro è veramente molto estesa e implica profili didattici, valutativi, di rapporto con famiglia, enti, uffici, aziende e soprattutto quelli legati alla sicurezza che stanno più a cuore alla Dirigenza e alla scuola tutta nei confronti degli studenti.
Riteniamo opportuno e necessario che si continui ad approfondire la norma e la materia, in continua evoluzione, per consentire alle scuole e agli operatori di poter lavorare con maggiore chiarezza in questo difficile ma sicuramente sorprendente cammino di accompagnamento dei ragazzi verso il loro futuro.