Questo mese ci occuperemo della realizzazione di attività di arricchimento formativo contemplate dal PTOF nelle situazioni in cui, anziché utilizzare risorse e competenze interne all’Istituzione, vengano individuate collaborazioni con soggetti esterni all’Amministrazione scolastica che agiscono per conto di Enti e Associazioni.
Esamineremo, in primo luogo, la questione dell’utilizzo di strutture e attrezzature scolastiche al di fuori dell’orario di lezione da parte di soggetti terzi, sottolineando i passaggi che non possono essere ignorati per evitare di incorrere in forme di illecito procedurale e/o amministrativo.
Precisiamo innanzitutto che gli Organi collegiali della scuola hanno la facoltà di decidere lo svolgimento – in spazi temporali extrascolastici – di iniziative in favore dell’utenza, riferite soprattutto a soggetti di determinate fasce d’età (con particolare riguardo agli allievi della scuola stessa).
Quando si possono concedere in uso i locali
L’art. 38 del D.I. 129/2018, in merito all’uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico, afferma:
1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali dell’edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
2. La concessione in uso dei locali dell’edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.
3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell’edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
La Direttiva 3/04/1996, n. 133 fornisce ulteriori precisazioni: «Le (predette) iniziative complementari si inseriscono coerentemente negli obiettivi formativi delle scuole».
Non è quindi pensabile che la scuola proponga (o accolga) qualsiasi iniziativa, ma solo quelle in linea con i criteri indicati dalla medesima Direttiva che si riportano, evidenziandone i concetti chiave:
- la valorizzazione della cultura di cui sono portatori i giovani, una cultura da recepire, collegare, interpretare in funzione critica e da correlare, ovunque possibile, con gli insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di mettersi continuamente in discussione;
- la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del territorio;
- lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale, come configurati nel nucleo essenziale della carta costituzionale;
- la facilitazione dell’accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento a quelli informatici e multimediali, la padronanza dei meccanismi interattivi di comunicazione, con la creazione delle migliori opportunità per leggere e interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei media;
- l’organizzazione di attività per l’assistenza nello studio e l’insegnamento individualizzato e la lotta contro l’insuccesso scolastico, anche mediante l’apertura di sportelli di studio, orientamento e tutoraggio;
- un più ricco contesto educativo e formativo che costituisca la scuola come centro di attività culturali, sociali, sportive e di tempo libero per gli studenti.
Tra le molteplici ipotesi operative concrete formulate dalla Direttiva («cura di microambienti naturalistici e dei beni culturali e ambientali del territorio; cineforum, teatro e invenzioni teatrali; ascolto ed educazione di musica; giornali degli studenti e giornale d’istituto; laboratori letterari per la realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di libri, fumetti, video e audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze o forum di studi; strumenti e procedure per l’accesso alle informazioni; sport e allenamenti, gare e tornei, ginnastica, nuoto; pittura, disegno; gemellaggi con altre scuole dell’Unione europea») si annovera anche la realizzazione di servizi di pre e post accoglimento dei minori frequentanti, servizi che rivestono particolare importanza in termini di risposta ad un’esigenza molto sentita da parte delle famiglie.
Per concludere la riflessione in merito alle motivazioni della concessione, si può ribadire che esse devono risultare in linea con la funzione sociale della scuola: proporre un’attività extrascolastica nell’ambito territoriale di appartenenza significa offrire maggiori opportunità a ragazzi che non potrebbero recarsi più lontano per svolgere la medesima attività o che, quand’anche riuscissero a trovare una soluzione per gli spostamenti, non troverebbero lo stesso gruppo di coetanei di riferimento.
È fondamentale, inoltre, garantire la qualità dell’azione educativa attraverso la valutazione della portata inclusiva, a volte non così scontata in particolare nell’ambito sportivo, che per sua stessa natura tende ad anteporre l’agonismo alle pari opportunità e all’accoglienza dei minori a prescindere dalla ricognizione dei talenti.
È evidente il legame che deve intercorrere con gli obiettivi dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: il riferimento alle stesse nel documento garantisce le finalità educative e formative di tali iniziative.
Il rapporto con gli Enti locali
Nonostante le argomentazioni sin qui evidenziate, la priorità attribuita alla scuola nella destinazione dei locali scolastici per lo svolgimento di attività formative anche al di fuori dell’orario di lezione può portare alcune difficoltà di rapporto con gli Enti locali.
Possono, infatti, verificarsi conflitti di competenza tra Istituzioni scolastiche ed Enti locali in quanto questi ultimi, in qualità di proprietari degli edifici (e loro pertinenze), conservano a loro volta la facoltà di disporre delle strutture al di fuori delle attività istituzionali, e a volte stentano a riconoscere le iniziative in orario extracurricolare realizzate dalle scuole come attività di arricchimento formativo.
Portando la questione sul piano normativo, dobbiamo prendere atto del fatto che gli Enti locali debbono essere coinvolti nell’utilizzo di locali e attrezzature scolastiche da parte di soggetti terzi in orario extrascolastico.
Basterebbe citare, in merito, l’art. 139 del D.Lgs. 112/1998, che affida alle Province e ai Comuni «il piano dell’utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche».
Tale disposizione si basa sul fatto che i costi di utilizzo delle strutture (illuminazione, riscaldamento, fornitura idrica ecc.) restano comunque in capo ai suddetti Enti; i quali, per questo motivo, in alcune realtà disciplinano l’utilizzo dei locali scolastici imponendo la corresponsione di tariffe e coinvolgendo i Dirigenti scolastici nelle relative responsabilità amministrative.
Ricordiamo, tuttavia, che l’autonomia scolastica, sancita dal D.P.R. 275/1999, ha comportato pari dignità alla scuola e all’Ente proprietario. A tale proposito, la Sentenza n. 368/2018 del TAR Perugia ha chiarito che, in materia di utilizzo dei locali scolastici, non vi è rapporto di subordinazione tra le due Istituzioni.
Quest’ultima considerazione è utile anche al fine di interpretare le competenze come scelte da concordare.
Possono verificarsi, infatti, situazioni in cui, pur mantenendo comunque fermo il presupposto che le attività istituzionali della scuola hanno la priorità su qualsiasi altro impiego degli edifici scolastici, la cui funzione primaria è l’istruzione dei cittadini, è l’Ente locale – previo accordo tra gli interessati e tenendo conto delle richieste pervenute – ad elaborare l’orario di utilizzo degli edifici scolastici, comunicandolo successivamente all’Istituzione Scolastica.
In questa sede, tuttavia, continueremo ad occuparci dei casi in cui è la scuola a definire l’impiego dei locali scolastici oltre l’orario delle lezioni, e cercheremo di spiegare quali passi debbano essere compiuti per evitare che si creino situazioni conflittuali di complessa e difficile gestione.
Regolamenti per la concessione dei locali
La scuola deve produrre una serie di documenti atti a giustificare l’utilizzo delle strutture per la realizzazione di iniziative realmente connotabili come “attività di arricchimento dell’offerta formativa”.
La corretta procedura comporta la produzione di alcuni atti, primo fra tutti il Regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione dei locali scolastici, che deve essere deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Nel Regolamento deve essere dichiarata la natura dello svolgimento delle attività complementari e integrative di accoglienza e accompagnamento nell’iter formativo che vengono promosse dall’Istituzione scolastica e svolte da Associazioni esterne, le quali debbono sempre operare con finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
Nello stesso documento devono essere esplicitate le responsabilità, i doveri e gli impegni del concessionario in relazione all’utilizzo degli stessi.
Un discorso a parte andrebbe riservato all’utilizzo delle palestre, che potrebbe essere oggetto di uno specifico Regolamento.
Va ancora specificato che il Dirigente scolastico concede, di norma, i locali a titolo gratuito, dovendosi trattare per lo più di iniziative senza fini di lucro, con ricaduta positiva sugli alunni e in linea con gli obiettivi istituzionali della scuola e dell’Ente locale.
In qualche caso l’Associazione offre direttamente alla scuola materiali utili allo svolgimento delle attività, oppure mette a disposizione esperti per alcuni interventi in orario scolastico.
Eventuali corrispettivi richiesti potrebbero riguardare la copertura di spese di gestione connesse all’uso oltre le consuete attività didattiche e istituzionali (ad esempio lo straordinario dei collaboratori scolastici, qualora si conceda occasionalmente l’Aula Magna per lo svolgimento di una manifestazione), oppure l’acquisto/rinnovo di attrezzature da impiegare per lo svolgimento delle attività stesse.
Tale discorso può essere riferito sia ad un uso continuativo (ad esempio corsi di lingue in orario pomeridiano) sia ad un uso definibile “temporaneo e precario”.
In caso di attività continuative che prevedano il pagamento di una quota d’iscrizione, in qualche realtà scolastica viene deliberato dal Consiglio d’Istituto l’impegno, da parte delle Associazioni, a destinare alla scuola un contributo volontario oppure una percentuale degli introiti delle attività realizzate.
In ogni caso, l’Istituzione scolastica che intendesse disporre direttamente l’acquisizione di un canone per la concessione in uso di locali o palestre a terzi dovrebbe agire sulla base di un preliminare protocollo d’intesa con l’Ente proprietario.
Convenzioni
Una volta regolamentati i criteri di concessione dei locali scolastici in orario extracurricolare, a fronte delle proposte pervenute dovranno essere stipulate apposite convenzioni.
Nelle convenzioni andranno precisate le modalità d’uso e i relativi obblighi riferiti alla specifica situazione, anche a scopo preventivo rispetto ai rischi di eventuali contenziosi con i concessionari.
Le convenzioni debbono essere stipulate con atto sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Responsabile dell’Associazione, previa richiesta/proposta scritta da parte di quest’ultimo.
Una volta acquisite tutte le domande e concluse le convenzioni, andrà deliberato dal Consiglio d’Istituto e inserito nel PTOF il quadro delle attività extracurricolari (in convenzione con Associazioni) che si svolgeranno nei locali scolastici.
Orari extrascolastici liberi
Dopo questa fase, gli spazi orari extrascolastici non impiegati nello svolgimento di tali attività verranno resi noti all’Ente proprietario dei locali, il quale, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 297/1994 potrà a sua volta utilizzarli o concederli a terzi (per esempio a società sportive) dopo aver acquisito l’assenso del Consiglio di Istituto.
Quest’ultimo organo – è bene precisare – non è chiamato a fornire un semplice “parere” ma un “assenso” che, a livello giuridico, consiste in un «atto che ha valore di autorizzazione o di approvazione e che è necessario per il valido compimento di un altro atto o negozio giuridico».
Riepilogando:
- L’Ente proprietario dell’immobile deve essere informato in merito alle decisioni inerenti l’utilizzo delle attrezzature e dei locali da parte di enti terzi al di fuori dell’orario delle attività scolastiche.
- A sua volta, l’Ente proprietario potrà disporre l’ulteriore utilizzo dei suddetti locali, per il quale dovrà essere autorizzato da un’apposita delibera del Consiglio d’Istituto.
Progetti in orario scolastico
I progetti di ampliamento della qualità dell’offerta formativa possono richiedere anche in orario di lezione la presenza di esperti e/o la gestione di convenzioni con Enti esterni.
È opportuno, quindi, chiarire anche le modalità di corretta gestione nei confronti dell’utenza scolastica qualora le iniziative si svolgano in orario curricolare.
Va innanzitutto chiarito se attività e progetti (svolti con interventi di esterni) rientrino o meno nel cosiddetto “curricolo obbligatorio”, comprensivo degli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
È utile, a questo punto, ricordare cosa si intenda per “curricolo obbligatorio”, analizzando brevemente l’art. 8, comma 2 del medesimo D.P.R. che afferma quanto segue:
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte.
Nella quota definita a livello nazionale sono rintracciabili gli elementi prescrittivi che riguardano conoscenze e competenze riferibili alle discipline curricolari presenti nell’intero sistema scolastico italiano. Nel dettaglio, si tratta degli obiettivi generali del processo formativo, degli obiettivi specifici di apprendimento e delle discipline e attività costituenti la quota nazionale dei curricoli (con relativo monte ore annuale).
Nella quota riservata ad ogni Istituzione scolastica la gamma degli insegnamenti proposti può essere integrata in relazione alle caratteristiche del contesto socio-ambientale e alle risorse disponibili. Tale integrazione può comportare l’arricchimento del monte-ore di alcuni insegnamenti già previsti a livello centrale, anche attraverso l’utilizzazione della flessibilità oraria consentita.
Le due quote sopra descritte concorrono a costituire il curricolo obbligatorio della singola Istituzione scolastica, che può essere attuato anche attraverso «una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali» (D.P.R. 275/1999, art. 8, comma 5).
Al momento dell’iscrizione le famiglie debbono essere correttamente informate in merito agli obiettivi formativi standard pertinenti alla quota nazionale e agli obiettivi formativi integrativi compresi nella quota riservata poiché, una volta operata la scelta della sede scolastica, assumono l’obbligo di far frequentare ai propri figli tutte le attività previste nel curricolo obbligatorio, comprese quelle che prevedono la presenza di esperti esterni.
Attenzione, però, al fatto che tale presenza comporti oneri: se questi ultimi sono a carico della scuola, non si pongono problemi anche se le famiglie vanno comunque informate. Diversa è la questione nel caso che si richieda un contributo all’utenza.
Quanto alla quota opzionale, riferita agli obiettivi formativi aggiuntivi, il sopraccitato D.P.R. 275/1999, all’art. 9, ricorda che «i curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative» realizzate attraverso la promozione e adozione di «convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti».
Iniziative inseribili nella quota opzionale
A titolo di esempio, si possono citare le visite guidate in orario scolastico in ambienti naturali, di interesse artistico, archeologico e nel settore dell’industria, i viaggi d’istruzione attinenti ad argomenti di studio o ad aspetti utili alla crescita culturale dei ragazzi, gli spettacoli teatrali, la partecipazione a concorsi e mostre. Anche gli interventi di esperti possono rientrare nelle attività opzionali.
Nella Nota MIUR n. 19534 del 20/11/2018 si forniscono chiarimenti in merito alla partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio. Tale partecipazione «è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza».
Ovviamente, le motivazioni che stanno alla base delle scelte non possono essere indagate oltre i termini di un sondaggio finalizzato ad acquisire pareri e adesioni.
È appena il caso di sottolineare che, in qualche occasione e per qualcuno, può trattarsi di convinzioni etiche personali, ma anche di ragioni economiche sulle quali andrebbe condotta una seria riflessione, come sottolinea la sopra citata nota MIUR, che esorta le Istituzioni Scolastiche «a limitare la previsione di attività che richiedano un contributo economico da parte delle famiglie, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile».
La scuola è comunque tenuta ad attivarsi per offrire un contributo alle famiglie in situazione di difficoltà economica. Il reperimento delle risorse finanziarie può avvenire sia attraverso l’istituzione a bilancio di un fondo in cui far convergere donazioni, sia attraverso proventi di sponsorizzazioni.
Tornando ai contributi da erogare alle famiglie per consentire la partecipazione ad iniziative promosse dalla scuola, si evidenzia che quest’ultima – oltre a reperire le risorse finanziarie – deve individuare, per il tramite del Consiglio d’Istituto, i criteri di valutazione delle richieste presentate (come il reddito e il numero di minori presenti nel nucleo familiare).
I suddetti criteri dovranno essere accompagnati dall’indicazione delle modalità di riparto del budget messo a disposizione (punteggio da assegnare alle singole voci, proporzionalità individuate ecc.). Le famiglie dovranno essere capillarmente informate in merito e invitate, in caso di necessità, a compilare un modulo all’uopo predisposto, al quale allegare il modello ISEE.
Teniamo presente che, se in alcuni casi la richiesta di contributo proviene da persone che non si trovano in condizioni di reale necessità, può accadere che i potenziali interessati si astengano dal presentare istanza di supporto finanziario adducendo motivazioni diverse per la non partecipazione del proprio figlio ad attività scolastiche a carattere oneroso.
Ad ogni modo, in sede di scelta dei criteri di assegnazione dei contributi, il Consiglio d’Istituto dovrebbe prevedere, in via straordinaria, la valutazione di problematiche familiari particolarmente gravi effettuata unicamente in base alle informazioni acquisite dai docenti.