Con l’estensione della personalità giuridica a tutte le scuole e con l’avvento dell’autonomia, il regolamento di contabilità (D.I. 44 del 1° febbraio 2001) emanato dal MIUR in accordo con il MEF è considerato il riferimento unico da tener presente per le procedure di acquisizione di beni e servizi.
Alcuni anni prima tuttavia (1997), un po’ più in sordina rispetto all’autonomia scolastica, era già nata CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici), cui l’allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica aveva affidato la gestione dei suoi servizi informativi.
Dall’anno 2000 era anche stato affidato a CONSIP il compito di gestire il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, basato sull’utilizzo di strumenti informatici per gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi grazie all’aggregazione della domanda, e cercando inoltre di semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure degli acquisti pubblici.
Il 31 marzo 2000 CONSIP stipula la prima convenzione per l’acquisto di servizi di telefonia per la Pubblica Amministrazione italiana e l’anno successivo realizza la prima asta on-line nell’ambito della P.A.
Risale all’anno 2000 anche il Testo Unico per la Documentazione Amministrativa (DPR 445/2000) che disciplina il documento informatico, la cui validità è garantita dalla firma digitale, e che afferma la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.
Il 1° luglio 2003 (DPR 101/2002) nasce il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nuovo ulteriore strumento di acquisto per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, che in soli quattro anni raggiunge il traguardo dei 100 milioni di euro di acquisti e poco dopo supera il milione di articoli offerti in disponibilità.
Il 1° gennaio 2005 entra in vigore il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 82/2005), grazie al quale è possibile attuare una reale modernizzazione della PA attraverso un processo di digitalizzazione delle attività amministrative in generale, ed estendere l’adozione del documento informatico, validato dalla firma elettronica/digitale, quale strumento corretto ed efficace nell’acquisizione di beni, servizi e attrezzature.
Il 1° luglio 2006 entra in vigore il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), che disciplina la materia in tema di appalti per lavori opere, forniture e servizi pubblici, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, le quali intendono garantire procedure trasparenti e non discriminatorie nei confronti degli operatori economici.
Il Codice, tra l’altro, istituisce l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).
Nel 2008 CONSIP bandisce il primo Accordo quadro telematico nell’ambito della Pubblica Amministrazione e nel 2010 è la prima centrale di committenza pubblica a ricevere la certificazione ISO 9001.
Nel 2009 il D.Lgs. 150 disegna un’opera complessiva di riforma della PA (riforma Brunetta), introducendo concetti di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti, e subito dopo, il 25 gennaio 2010, il nuovo CAD (D.Lgs. 235) sancisce il passaggio da una PA basata su relazioni personali e documenti cartacei carta a un’amministrazione digitale, basata su relazioni telematiche e documenti informatici e rinnovata in coerenza con i criteri di economicità, efficacia, pubblicità di cui all’ art. 1 della L. 241/90.
Proprio nel 2009 CONSIP riceve lo European e-Government Award 2009-2010, il più prestigioso premio della Commissione europea in materia di e-government, per il progetto MePA, mentre nel 2010 viene scelta dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) come team leader del processo di analisi e revisione del sistema di acquisto federale negli USA.
Il regolamento di attuazione del Codice (DPR 207/2010), entrato in vigore l’8 giugno 2011, detta una specifica norma di riferimento al Mercato Elettronico (art. 328) specificando che ciascuna Amministrazione può istituire il proprio mercato elettronico, o, in alternativa, utilizzare il Mercato elettronico istituito dal MEF tramite CONSIP. Mercato elettronico che, con la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), era nel frattempo divenuto lo strumento d’obbligo per gli acquisti sotto soglia delle Amministrazioni centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, relativamente alle categorie merceologiche per le quali fosse attivato.
Ma i grandi cambiamenti nella Pubblica Amministrazione, come ha scritto lo stesso OCSE, sono «un viaggio, non una destinazione. L’importante è non stare fermi, ma muoversi anche sperimentalmente; la direzione e la destinazione si potranno stabilire lungo il percorso, se si hanno come guide principi ed obiettivi ben definiti».
La cronistoria fin qui percorsa dimostra quale sia l’importanza di delineare e tener presente una cornice di riferimento, all’interno della quale cercare di dare forma e senso all’evoluzione del quadro normativo che complessivamente interessa i procedimenti di spesa pubblica dell’ultimo decennio (e quindi l’attività negoziale delle scuole) e che ci obbliga a fare i conti con una realtà in continuo divenire e a chiederci se questa rappresenti un problema o un’opportunità.
Considerato che la previsione di spesa per il settore dell’istruzione è dato in ribasso per un lungo tempo futuro, bisognerà fare di necessità virtù.
2012: l’anno dei cambiamenti
Il 2012 ha visto una frenetica attività normativa riferita alla Pubblica amministrazione, come se revisioni tecniche, riordinamenti, ristrutturazioni e riforme funzionassero come una bacchetta magica; al contrario, c’è il bisogno di un tempo di decantazione e di consolidamento, oltre che di una necessaria «diuturna opera illuminata di uomini» volta a riportare la pace e la fiducia tra pubblica amministrazione e cittadini.
Le Istituzioni scolastiche, spesso in bilico tra normative emanate dal MIUR e altre emesse dal MEF, non possono certo rimanere estranee rispetto allo sforzo del legislatore di ridurre i costi della PA, razionalizzando l’acquisto di beni e servizi e diminuendo i costi dell’apparato burocratico, e nel contempo migliorare la qualità della spesa, garantendo anche la massima trasparenza delle procedure amministrative e contabili.
Tendere al triplice obiettivo non è affatto semplice, ma ci si può provare cercando di capire come muoversi tra obblighi da rispettare e opportunità da cogliere.
Principi, obblighi e opportunità: regolamento di contabilità e codice dei contratti
Per inquadrare il rapporto tra le procedure previste dal D.I. 44/2001 e quelle del D.Lgs. 163/2006 bisogna ricordare che il regolamento di contabilità, pur riportando una precisa procedura ordinaria di contrattazione, indicava espressamente l’obbligo, per le istituzioni scolastiche, di osservare le norme dell’Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi (art. 34, comma 5).
Può essere utile pertanto ricordare la tabella sotto riportata.
Principi, obblighi e opportunità: CONSIP – MePA - MEPI
Principi comuni
Centralizzazione degli acquisti, revisione critica, innovazione e semplificazione delle procedure, razionalizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi, controllo e riduzione complessiva dei costi della PA, tutela dei dati, trasparenza e concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici.
Obblighi
L’art. 1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 sancisce definitivamente l’obbligo per le Istituzioni scolastiche di utilizzare le convenzioni CONSIP esistenti:
150. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.
Dal 1° gennaio 2013 quindi le scuole sono tenute ad utilizzare le convenzioni CONSIP, a condizione che:
- sia attiva una convenzione adeguata alle esigenze della scuola, per tipologia di beni/servizi e quantitativi richiesti;
- i beni/servizi non siano reperibili a un prezzo più conveniente;
- l’acquisto di beni/servizi non sia facilmente scorporabile;
- esistano ragioni di motivata urgenza. In tal caso, il contratto stipulato dovrà espressamente prevedere che se sarà successivamente attivata una convenzione CONSIP relativa ai beni/servizi oggetto del contratto, questo sarà risolto o adeguato alle migliori condizioni (contratto avente durata e misura strettamente necessaria; condizione risolutiva).
A tale proposito il Miur ha recentemente emanato le note prot. n. 2674 del 5/03/2013 e 3354 del 20/03/2013, con le quali ha dato istruzioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche tramite convenzioni CONSIP. Le note sono indirizzate alle Regioni Obiettivo Convergenza per gli acquisti nell’ambito dei PON FSE ma possono per analogia essere estese anche per gli acquisti di tutte le istituzioni scolastiche.
Qualora le suddette condizioni siano soddisfatte, eventuali contratti stipulati in violazione di questi obblighi sono nulli, costituiscono un illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente scolastico (Punto Ordinante della Stazione Appaltante).
Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.
Casi particolari
- Sono mantenuti i contratti stipulati ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
- Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2013, il Dirigente scolastico cercherà, in accordo con il fornitore, di adeguare le condizioni del contratto a quelle previste da eventuali convenzioni CONSIP esistenti. In mancanza di accordo, il contratto potrà essere rescisso unilateralmente con preavviso di 15 giorni e pagamento delle prestazioni già fornite.
Suggerimenti
È opportuno allegare al contratto stipulato al di fuori delle convenzioni CONSIP una dichiarazione del Dirigente scolastico di rispetto degli obblighi previsti, attestando che il bene/servizio non era oggetto di convenzione attiva o, se lo era, non era adeguato alle necessità della scuola o non era conveniente per rapporto qualità/prezzo (è utile stampare la videata consultata).
Opportunità
Oltre alle convenzioni quadro, CONSIP mette a disposizione della PA un mercato elettronico, su cui ci si registra per procedere all’acquisto di beni e servizi scegliendo da cataloghi proposti da operatori economici abilitati al sistema.
CONSIP gestisce il MePA, definendo in appositi bandi le tipologie di beni/servizi e le condizioni di fornitura, ma soprattutto verificando i requisiti dei fornitori prima della loro abilitazione al sistema ed effettuando controlli periodici, anche a campione. I requisiti richiesti alle imprese per abilitarsi a MePA sono: capacità professionale (Iscrizione Registro Imprese, Nulla osta antimafia, Assenza cause di esclusione ex art. 38 Codice Contratti), capacità economico-finanziaria (fatturato specifico realizzato nell’anno precedente il bando e, relativamente ad esso, non inferiore a € 25.000).
L’art. 1 comma 149 della cd. Legge di stabilità 2013 definisce la possibilità per le Istituzioni scolastiche di accedere al mercato elettronico MePA (in attesa di un decreto attuativo MIUR contenente le linee guida per il coordinamento degli acquisti) utilizzandolo come strumento, esclusivamente per acquisti inferiori alla soglia comunitaria, tramite due modalità:
- ordine diretto, per acquisti immediati tramite buono d’ordine sottoscritto con firma digitale accedendo alla Vetrina del Mercato elettronico o navigando nel catalogo dei prodotti. In tal caso:
- si scelgono gli articoli desiderati;
- si verificano le condizioni generali di fornitura;
- si predispone l’ordine, specificando le quantità e il luogo di consegna;
- si perfeziona l’impegno di spesa;
- si dà la conferma d’ordine (perfezionamento del contratto);
- richiesta di offerta, quando si vogliono negoziare con i fornitori abilitati a MePA prezzi e caratteristiche della fornitura. In tal caso:
- MEPA fa da albo dei fornitori (e non da catalogo);
- vanno preventivamente definite caratteristiche, condizioni e prezzi a base di gara della fornitura dei beni/servizi;
- va scelto il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), con eventuale specifica dei parametri di valutazione e del relativo peso ponderale. Una apposita commissione valuterà i parametri di tipo qualitativo e assegnerà i punteggi.
Ultimo nato della famiglia è “MePI: Soluzioni per la Scuola - Soluzioni integrate per la Scuola digitale”, bando pubblicato lo scorso 26 marzo, con scadenza 7 febbraio 2016, nell’ambito della collaborazione tra MIUR, MEF e CONSIP, con il compito di definire le caratteristiche funzionali delle soluzioni integrate per la scuola digitale, in linea con gli indirizzi, gli obiettivi ed i requisiti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), le cui azioni sono “LIM in Classe”, “Cl@ssi 2.0”, “Scuol@ 2.0”, “Centri Scolastici Digitali”. Le imprese che offrono soluzioni integrate per la scuola digitale possono pubblicare i loro cataloghi contenenti beni/servizi, per dare alle scuole l’opportunità di acquistare on-line beni e servizi destinati alla didattica e alla gestione organizzativa.