Il tema dell’incompatibilità allo svolgimento di una seconda attività nel pubblico impiego, in generale, e nella scuola, in particolare, è sempre piuttosto controverso, perché non esiste una disciplina univoca che racchiuda tutte le molteplici situazioni possibili.
Una di queste riguarda l’autorizzazione, da parte del Dirigente scolastico, allo svolgimento dell’attività libero-professionale da parte dei docenti.
Le lacune e la scarsa chiarezza della relativa disciplina (art. 508 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297) hanno indotto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Circolare n. 480 del 20/01/2015) a formulare una serie di quesiti alle Autorità competenti in materia, per poter ottenere chiarimenti tali da ridurre le incertezze normative e i frequenti contrasti e le diversità di vedute tra docenti e direttori didattici.
Capita infatti spesso che i Dirigenti scolastici non rispondano alle istanze di autorizzazione all’esercizio di attività libero-professionale (affermando che vige il regime del silenzio-assenso) oppure che pongano condizioni particolarmente stringenti in sede di rilascio della prescritta autorizzazione.
Il Consiglio Nazionale si è quindi rivolto al Dipartimento della Funzione Pubblica e a diversi Uffici del MIUR, chiedendo di rispondere ad alcune questioni di carattere generale, quali il termine di legge entro cui il Dirigente scolastico è tenuto a rispondere alle istanze di autorizzazione alla libera-professione, le conseguenze del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, la sussistenza di una ipotesi di silenzio-significativo, i margini (e i limiti) della valutazione discrezionale spettante al Dirigente scolastico.
A tale richiesta di parere ha risposto, al momento, la Direzione Generale per il Personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con nota prot. n. 18074 del 3/12/2014.
30 giorni per fornire l’autorizzazione
Dopo una breve ricognizione del quadro normativo vigente, il MIUR riferisce che «le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché:
1. non siano di pregiudizio alla funzione docente;
2. siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio;
3. siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico».
Ovviamente, si deve trattare di attività rientranti effettivamente nel concetto di libera professione.
Interessante è il passaggio che afferma: «Il procedimento di rilascio della autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, ed è formalizzato con lettera da parte del Dirigete competente, notificata all’interessato e per conoscenza al committente».
Viene quindi per la prima volta in maniera netta dichiarato e chiarito che il termine entro cui deve rispondere il Dirigente scolastico è quello di 30 giorni, che decorrono dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.
Vale il silenzio-assenso?
La nota ministeriale si pronuncia anche sulla eventuale sussistenza (e legittimità) di una condotta per silentium, di inerzia sulla domanda, da parte del Dirigente scolastico.
Prosegue, infatti, il parere affermando che «decorso inutilmente il termine di 30 giorni, l’autorizzazione, ove richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001». In pratica:
- nel caso di incarichi pubblici, se all’istanza di autorizzazione non segue, entro il temine di 30 giorni, un atto formale espresso del Dirigente scolastico, l’autorizzazione si intende rilasciata con esito favorevole (silenzio-assenso);
- nel caso di committenti e incarichi privati, invece, se all’istanza segue l’inerzia del Dirigente scolastico, decorsi 30 giorni, l’autorizzazione si intende negata (silenzio-diniego).
Discrezionalità del Dirigente scolastico
Riguardo i margini di manovra del Dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero sostiene che egli «è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all’attività che l’interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l’esercizio dell’attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (Legge n. 190/2012). In tal caso, lo stesso Dirigente scolastico può negare l’autorizzazione».
Su questo aspetto, l’avviso del Consiglio Nazionale è che il rilascio della autorizzazione non può dipendere da esigenze e considerazioni differenti rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento (art. 508, comma 15, D.Lgs. 297/1994).
Nessuna responsabilità per il Dirigente
Una volta ammessa la possibilità di applicazione e utilizzo dell’istituto del silenzio-assenso (o, a seconda dei casi, del silenzio-diniego) il MIUR esclude poi responsabilità a carico del Dirigente che non risponda entro il termine dei 30 giorni.
Concludendo
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si ritiene soddisfatto dei chiarimenti forniti in merito alla certezza dei tempi di risposta del Dirigente scolastico e all’applicabilità e vigenza dell’istituto del silenzio significativo (nelle forme di un silenzio-assenso o del silenzio-rigetto).
Il MIUR ha comunque fatto sapere di essere in attesa di un riscontro – che potrà essere conforme o meno – del Dipartimento della Funzione Pubblica.