Sinergie di Scuola

Con la pubblicazione in G.U. del decreto-legge 24/04/2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, sono stati ufficializzati gli annunci del Premier Renzi circa il bonus Irpef per il 2014 che interesserà i percettori di redditi fino a 24.000 euro e in misura percentuale inferiore anche i redditi fino ai 26.000 euro.

L’art. 1 del decreto, concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, riconosce infatti un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

In particolare, l’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Con la circolare n. 8/E del 28/04/2014 l’Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio chi sono i soggetti beneficiari e come dovranno operare i sostituti d’imposta.

Come e quando

I tempi sono decisamente stretti, per cui l’Agenzia scrive che per consentire una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.

Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.

Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Il credito – ribadisce il Fisco – è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.

Chi sono i beneficiari

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: 

  • dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR;
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    • le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
    • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

I contribuenti titolari di tali redditi devono inoltre avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR. Per quanto concerne le detrazioni, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. 

Per aver diritto al credito è infine necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. 

Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Esclusioni 

Sono pertanto esclusi dal credito: 

  • i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
  • i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
  • i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro.

E il personale scolastico?

Secondo un’analisi svolta dal Centro Studi Gilda prima dell’approvazione definitiva del decreto, «chi guadagna in termini assoluti, calcolando la quota spettante alla tredicesima che entra nel computo del reddito annuo, è all’incirca il 50% del personale con una prevalenza dei beneficiari in termini relativi per il personale ATA e per il personale precario. Infatti più del 65% del personale docente di ruolo dall’infanzia, della primaria e della secondaria ha raggiunto un livello di anzianità di servizio che comporta il superamento della fatidica soglia dei 1500 € mensili netti».

Questi i dati riportati nel documento: 

In sostanza, nel Comparto Scuola riceveranno il bonus in prevalenza Collaboratori scolastici ed assistenti tecnici e amministrativi, mentre tra i docenti saranno interessati solo quelli con un minor numero di anni di servizio.

 

 

 

 

 


Crediti indebitamente percepiti

La circolare chiarisce infine un aspetto che potrebbe creare qualche difficoltà operativa: come fare se viene riconosciuto il credito a persone che in realtà non ne avrebbero diritto? 

È questo il caso di coloro che, oltre al reddito principale inferiore o uguale ai limiti previsti dal decreto, percepiscono anche altri redditi che portano il reddito complessivo oltre le due suddette soglie.

Ovviamente, il sostituto d’imposta, in questi casi, può riconoscere in via automatica solo il credito in base alle informazioni in suo possesso. Sarà onere dei contribuenti, che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché appunto titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 

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