Sinergie di Scuola

Il D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965, art. 4 comma 5 stabilisce che sono assicurati all’INAIL «gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro».

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del medesimo DPR, la tutela assicurativa è obbligatoria per le persone «le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti».

Nel corso degli anni tale copertura assicurativa, non costituita erga omnia ma limitata a condizioni e circostanze specifiche, è stata via via ampliata e meglio definita, sia a seguito delle modifiche intervenute nella normativa riguardante l’ordinamento scolastico, sia a seguito della naturale evoluzione delle modalità e degli strumenti di lavoro del personale scolastico.

È stato ad esempio precisato che, essendo diventato il primo ciclo di istruzione un percorso formativo unico, è abolita – sotto il profilo della tutela assicurativa – la distinzione tra scuola primaria e secondaria di primo grado, i cui piani di studio prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità. Di conseguenza, stante il principio della “parità di tutela a parità di rischio”, anche gli alunni della scuola primaria sono assicurati contro gli infortuni derivanti dalle esercitazioni di scienze motorie e sportive e dalle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, che si considerano svolte con l’ausilio di macchine elettriche (circolare INAIL n. 19 del 4/04/2006).

Allo stesso modo, se nel 1965 i principali strumenti di lavoro dei docenti erano libri, quaderni, matite, gesso e lavagna, lo sviluppo tecnologico ha introdotto anche nelle scuole una svariata quantità di macchine elettriche, dal semplice mangianastri, al videoterminale, all’ormai diffusissima LIM, determinando la centralità dell’uso di tali macchine in classe e ampliando contestualmente gli obblighi di assicurazione anche per gli insegnanti, che ormai solo in casi eccezionali non rientrano nelle condizioni di lavoro soggette a tutela INAIL.

Il registro infortuni

Gli infortuni vanno annotati su apposito registro, che deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12/09/1958 (modificato dal D.M. 5/12/1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e conservato, a disposizione degli operatori di vigilanza, sul luogo di lavoro. La domanda di vidimazione del registro va rivolta al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) redatta su apposito modello reso disponibile dall’A.S.S., previo versamento della quota dovuta per diritti, presentazione del registro e fotocopia del documento di identità della persona incaricata. Se viene chiesta la restituzione del registro vidimato tramite servizio postale, bisogna in genere accludere una busta preaffrancata per la restituzione (fa eccezione la Regione Lombardia che ha emanato la L.R. n. 8 del 2/04/2007).


Nel registro vanno annotati in ordine cronologico tutti gli infortuni che comportano assenza dal lavoro anche solo per un giorno (escluso quello dell’evento), con l’indicazione dei seguenti dati:

Registro infortuni












Nel caso in cui l’infortunio comporti una prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro (Dirigente scolastico) è tenuto a presentare denuncia all’INAIL (inoltrandone copia all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza – Commissariato PS/Questura ovvero Sindaco del Comune) entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia (ovvero ha ricevuto il certificato medico dell’infortunio – circolare INAIL n. 22 del 2/04/1998). Qualora la scadenza cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo feriale (ovviamente il sabato, anche nel caso in cui la Segreteria sia chiusa, è considerato feriale).

Se l’infortunio ha causato la morte (o il pericolo di morte) del dipendente/studente, la denuncia deve essere fatta entro le 24 ore.

I termini e le modalità di registrazione sono perentori, e l’omessa, tardiva, inesatta o incompleta denuncia comporta sanzioni amministrative pesantemente inasprite dall’art. 1, comma 1177 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Denuncia infortuni



In sintesi





 

 


La registrazione al sito Inail

Dal 1° luglio 2013 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici INAIL per le comunicazioni con le imprese e le pubbliche amministrazioni, per cui le denunce di infortunio (e di malattia professionale) vanno presentate in via telematica, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto con circolare n. 34 del 27 giugno 2013, che includono anche le soluzioni alternative da adottarsi in caso di disfunzioni di carattere informatico. o di ricorso a procedure non ancora telematizzate (es. uso della pec ovvero della posta elettronica per comunicazioni sottoscritte con firma digitale o dotate di segnatura di protocollo informatico).

Ciascuna amministrazione statale dovrà richiedere, preliminarmente, le credenziali di accesso per consentire la successiva profilazione, da parte dell’INAIL, sia dei datori di lavoro sia delle strutture dell’Amministrazione di appartenenza, in modo da poter poi utilizzare le procedure telematiche di denuncia/comunicazione di infortunio.

Ancora una volta, tuttavia, le Istituzioni scolastiche costituiscono un’eccezione alla regola generale: la circolare n. 34 dell’INAIL, al punto 1 lett. c  chiarisce testualmente la temporanea esclusione dal’obbligo appena introdotto:

È previsto, altresì, per le predette comunicazioni, l’utilizzo della cooperazione applicativa, adottata, al momento, unicamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale ha stipulato nel 2010 con l’Inail un accordo di adesione per la trasmissione con tale modalità, delle denunce/comunicazioni di infortunio del personale del Dipartimento per l’istruzione, degli Uffici scolastici regionali e del personale e degli studenti di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale (ad esclusione di quelle della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano).

In attesa della operatività del suddetto servizio in cooperazione applicativa, le predette strutture non dovranno richiedere la profilazione per l’accesso al servizio di denuncia/comunicazione telematica; potranno utilizzare in via transitoria le stesse modalità sopra indicate per le altre pubbliche amministrazioni non cooperanti (pec o posta elettronica ordinaria con le specificità sopra riportate, cioè sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o dotata di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), avviato ai sensi dell’art.63 del Codice dell’Amministrazione Digitale al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, la cooperazione applicativa consente alle Amministrazioni di collaborare tra di loro scambiandosi dati ed integrando processi in quanto ogni Amministrazione concorre, ognuna per la propria parte di competenza, a comporre il procedimento che porta all’erogazione del servizio richiesto dall’utente finale (es. trasmissione certificati medici dei dipendenti).

Via libera quindi alla prosecuzione della comunicazione/denuncia di infortunio mediante l’utilizzo dell’apposito modulo 4bis PREST, scaricabile (anche in formato editabile) con le istruzioni per la compilazione dal sito INAIL.


Il modulo 4bis PREST

Le sezioni principali del modulo sono:

Lavoratore

Va posta particolare attenzione nel compilare la SEZIONE LAVORATORE, di cui è obbligatorio indicare il codice fiscale (l’omissione di tale dato comporta una sanzione di € 129).

  • Tipologia di lavoratore: Dipendente (per la generalità dei casi) o Allievo;
  • Tipologia di contratto:  Indeterminato / Determinato / Tempo pieno / Tempo parziale;
  • CCNL Settore lavorativo CNEL: Amministrazione pubblica;
  • CCNL Categoria CNEL: Scuola Comparto Pubblico;
  • Qualifica assicurativa: Insegnante e alunno scuole; Istruttore e allievo corsi di qualificazione professionale;
  • Voce professionale ISTAT: la codifica è determinata da 6 livelli di dettaglio dell’albero professionale, non sempre agevolissimi da individuare.
Esempio:

2.6.3.2 – Professori di scuola secondaria superiore
2.2.3.2.1 – Professori di scienze matematiche, fisiche e chimiche nella scuola Secondaria superiore
2.6.3.2.1.1 – docente di fisica
2.6.3.2.1.2 – insegnante di fisica
2.6.3.2.1.3 – professore di chimica
2.6.3.2.1.4 – professore di fisica
2.6.3.2.1.5 – professore di matematica

2.6.3.3 – Professori di scuola secondaria inferiore

2.6.4 – Docenti di scuola primaria e infanzia
2.6.4.1.0.1 – insegnante elementare
2.6.4.1.0.2 – maestro elementare
2.6.4.1.0.3 – professore del ciclo di istruzione primaria
2.6.4.1.0.4 – professore di scuola primaria

Per il rimanente personale si propone l’uso dei seguenti codici:

8.1.5.1.0.4 – collaboratore scolastico – bidello
3.3.1.1.1 – Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali (assistenti amministrativi e tecnici)
2.5.1.1.1.5 – funzionario amministrativo (D.S.G.A.)
1.1.2.5.0.7 – Dirigente scolastico

Datore di lavoro

Vanno indicati, in particolare, il codice fiscale e il codice INAIL  dell’Istituzione Scolastica, indicando che si tratta di Pubbliche Amministrazioni in speciale gestione per conto dello Stato, come nell’esempio:

Esempio




Descrizione dell’infortunio

Vanno indicati con esattezza i dati temporali dell’infortunio (data, ora, ora lavorativa, data di ricevimento del certificato medico…) e le circostanze dettagliate, tenendo tuttavia presente che alcuni campi presentano un numero predeterminato di caratteri, per cui le indicazioni devono essere precise ma essenziali, come nell’esempio:

Esempio


Testimoni – Veicoli a motore

Vanno indicati eventuali testimoni dell’infortunio. Se questo è avvenuto in itinere coinvolgendo mezzi di trasporto, indicare anche i dati dettagliati dei mezzi, dei loro proprietari e dei conducenti, se non si tratta dei proprietari.

Dati retributivi – Firma

La compilazione dei dai retributivi è consigliata, benché opzionale nel caso di invio telematico della comunicazione/denuncia.

Il personale della scuola ha una retribuzione mensile/mensilizzata (importo lordo indicato con max 6 cifre intere e 2 decimali), desumibile dal cedolino di stipendio dell’infortunato (l’esempio è riferito alla retribuzione mensile, comprensiva di indennità di vacanza contrattuale e compenso individuale accessorio, di un collaboratore scolastico collocato in fascia 9-14: stipendio a.l. lordo € 16.354,63 + CIA mensile area A € 58,50).

Esempio


Va tenuto presente che il personale della scuola non percepisce indennità INAIL ma conserva la retribuzione al 100% per tutta la durata dell’assenza dovuta ad infortunio. Tale assenza non influisce sul computo del periodo massimo di assenza per malattia, né è considerato per il superamento del periodo di comporto: «In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett. a)» (CCNL Scuola, art. 20 comma 1).

Esclusioni

Le comunicazioni di infortunio per eventi con prognosi fino a tre giorni rimangono ancora escluse dall’obbligo di presentazione, almeno finché non entrerà in vigore la normativa attuativa del SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008 per costituire un sistema nazionale e integrato di dati utili ad «orientare, programmare, pianificare, valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali [...] e per indirizzare le attività di vigilanza» (art. 8 D.Lgs. 81/2008). A tale proposito, la Nota INAIL n. 275 del 22/01/2013 prescrive che:

Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ha previsto, alla scadenza di sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P., l’obbligo da parte dei datori di lavoro di:

1.  trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico [...].

In attesa di questa piccola rivoluzione in materia di sicurezza, l’INAIL prosegue il suo percorso di comunicazioni per via telematica con la Pubblica Amministrazione, seguendo la logica dell’integrazione e armonizzazione delle procedure ma soprattutto della sicurezza nei luoghi di lavoro, scuole in primis.

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