Il Decreto Legge n. 95/2012 ha introdotto il tanto contestato divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Se infatti, da un lato, il diritto alle ferie deve essere sempre garantito, dall’altro vi sono situazioni particolari che non consentono la fruizione delle ferie.
Anche il personale del Comparto Scuola è interessato da questa disposizione, e negli anni sono state molte le difficoltà operative evidenziate dalle segreterie scolastiche per via di molteplici casistiche possibili, delle quali la norma non tiene conto.
Recentemente l’ARAN si è occupata della questione con una serie di orientamenti applicativi che affrontano varie situazioni frequenti per le scuole, dal mancato godimento delle ferie a seguito di cessazione dal servizio o per malattia, ai casi di assegnazione provvisoria del personale.
Quali sono le condizioni che consentono la monetizzazione delle ferie non godute? È possibile monetizzarle in costanza di rapporto? La monetizzazione presuppone sempre che le ferie non siano state godute per ragioni di servizio?
La disciplina contenuta nell’art. 13 del CCNL del 29/11/2007, che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto), è stata rivista dal D.L.n. 95/2012.
Tale decreto, all’art. 5, comma 8, espressamente prevede «la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non rientrano nel divieto posto dal citato D.L. n. 95/2012 i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio di maternità. Resta fermo in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere corrisposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente stabilite nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.
Come deve comportarsi l’amministrazione scolastica di fronte ad un accumulo consistente di ferie non fruite nell’ anno precedente?
L’art. 2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’amministrazione anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie.
Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.
Al personale ATA a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006-2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?
Nel caso specifico l’art. 59 del CCNL del 29/11/2007 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola, di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’art 13, comma 8 (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (sul punto è intervenuto il D.L. n. 95/2012, che all’art. 5, comma 8, espressamente prevede la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto). Il comma 10 del medesimo articolo stabilisce, invece, che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita nel tempo.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che il personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite, compenso che allo stato spetta solo in determinate condizioni (vedi quesito precedente).
Cosa avviene, all’atto del collocamento a riposo, se il dipendente non ha potuto usufruire delle ferie maturate nel corso dell’ultimo anno di servizio a causa di malattia?
Sulla monetizzazione delle ferie è intervenuto il D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 133/2012.
Al riguardo, inoltre, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8/10/2012 ha ulteriormente chiarito che non rientrano nel divieto di monetizzazione posto dal D.L. n. 95/2012 anche «i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità. Resta fermo in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere corrisposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto».
In base a quanto sopra riportato, si ritiene che nel caso specifico si possa procedere alla monetizzazione delle ferie in quanto si tratta di un caso in cui la mancata fruizione delle stesse non è imputabile in alcun modo ad una precisa volontà in tal senso del dipendente ma ad un evento oggettivo, di carattere impeditivo, come appunto la malattia protrattasi nel tempo, che non può risolversi in un danno per il lavoratore. Si tratta, in sostanza, di una applicazione analogica dello stesso principio espressamente previsto nell’ipotesi di licenziamento del dipendente per superamento del periodo massimo di conservazione del posto nell’ambito della disciplina dell’assenza per malattia. Ovviamente, la monetizzazione sarà possibile solo nell’ipotesi in cui la malattia per il suo protrarsi nel tempo fino alla data di collocamento a riposo non abbia lasciato alcuna possibilità di fruizione delle ferie da parte del dipendente.
L’istituto scolastico, presso il quale il personale ATA è in assegnazione provvisoria, è tenuto a far fruire le ferie da questi già maturate e non godute presso la scuola di titolarità?
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, prevede espressamente che «in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA».
Pertanto, in generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il caso specifico del personale ATA in assegnazione provvisoria che, per ragioni di servizio, non abbia fruito delle ferie maturate presso la scuola di titolarità entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale. Infatti, in via ordinaria, l’amministrazione di titolarità è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.
Quanto sopra in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Per il personale a tempo determinato, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse?
Sul punto è intervenuto il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, che, all’art. 5, comma 8, espressamente prevede «la non monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che tale norma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Nel caso in cui la malattia abbia impedito il godimento delle ferie queste devono essere liquidate al momento della quiescenza?
Si fa presente che la malattia, per la sua imprevedibilità e per la sua non programmabilità, sia una esimente di carattere generale superiore anche alle esigenze di servizio.
Pertanto ove la malattia abbia impedito il godimento delle ferie, le stesse saranno liquidate al momento della quiescenza, come chiarito dalla nota del 8/10/2012 del Dipartimento della funzione pubblica.