Sinergie di Scuola

Prima di essere immessi in ruolo, i dipendenti della scuola spesso hanno svolto attività di vario genere, versando contributi a gestioni previdenziali diverse o alle casse dei liberi professionisti. Ci sono poi da considerare tutta un serie di periodi e servizi che è consigliabile farsi valutare ai fini pensionistici e della carriera.

Vediamo di seguito come fare.

La ricongiunzione

La ricongiunzione è un istituto che consente di unificare i periodi di assicurazione e i relativi contributi maturati presso diversi enti previdenziali. Il lavoratore può chiedere le ricongiunzione per ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.

Ci sono diversi tipi di ricongiunzione: la più utilizzata e la più nota è quella relativa alla legge n. 29/1979, che permette di riunire in un unica gestione previdenziale tutti i contributi versati presso altre gestioni dello stesso tipo. 

La ricongiunzione in entrata

Gli artt. 2 e 6 della legge n. 29/1979, riguardante questo tipo di ricongiunzione (cosiddetta “in entrata”), possono ritenersi l’asse portante della norma:

Ricongiunzione ai sensi dell’art. 2

L’art. 2 permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento di pensione. I contributi possono essere riferibili all’assicurazione generale obbligatoria, ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps. Chiunque si trovi, quindi, nelle condizioni citate, può avvalersi di questo tipo di ricongiunzione, la quale viene estesa anche a familiari superstiti nel caso abbiano diritto alla pensione di reversibilità.

Dal 31 luglio 2010, secondo determinate condizioni, la facoltà di presentare la domanda di ricongiunzione è stata estesa anche al soggetto “assicurato”, inteso come colui che può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici e che non abbia già dato titolo ad un trattamento di quiescenza, anche se non si trova più in servizio. Pertanto, la domanda può essere presentata anche dopo la cessazione del servizio, purché non si sia maturato il diritto a pensione.

L’istituto della ricongiunzione ha due caratteristiche molto particolari: i periodi di servizio non possono essere ricongiunti parzialmente e l’istituto non prevede rimborsi in favore dell’interessato. Ciò vuol dire che, prodotta la domanda e accettata la determinazione emessa dal’Ente Previdenziale, non sono ammessi ripensamenti e tutto l’onere previsto per i periodi o servizi ammessi a ricongiunzione va interamente versato nelle modalità di pagamento prescelta.

Fino a qualche tempo addietro, per ottenere il beneficio andava prodotta domanda con modalità cartacea all’Ente Previdenziale. Oggi invece la domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematizzata attraverso il sito dell’Inps. Questa operazione può essere fatta personalmente dal dipendente munendosi di un codice Pin dispositivo (quindi non solo consultivo) oppure attraverso un Caf o Patronato. L’esercizio della domanda di ricongiunzione può essere fatto valere una sola volta nel corso della propria attività lavorativa.

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Ricongiunzione ai sensi dell’art. 6

L’art. 6 stabilisce invece che «la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici soppressi per legge con trasferimento del relativo personale allo Stato o ad altri enti pubblici è disposta d’ufficio ad opera della gestione nella quale il personale stesso è iscritto per effetto del nuovo rapporto di lavoro, senza alcun onere a carico degli interessati».

Quindi l’art. 6 della legge 29/1979 riguarda tutti i periodi contributivi prestati presso enti soppressi con legge dello Stato o della Regione, da personale collocato presso un ente iscritto alle casse pensioni dell’INPDAP. Può essere applicato solo nei casi di cui sopra e non per il lavoratore transitato volontariamente presso un ente iscritto alle casse pensioni dell’Inpdap o per concorso.

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Periodi di servizio ricongiungibili

Questi sono i periodi di servizio ricongiungibili validi sia ai fini del diritto sia della misura della pensione: 

  • periodi di lavoro prestato nel settore privato e coperti da contribuzione obbligatoria INPS;
  • periodi di contribuzione figurativa siano essi accreditati d’ufficio (disoccupazione, tbc, cassa integrazione guadagni) siano essi accreditati a richiesta dell’interessato (malattia, maternità, infortuni, aspettativa sindacale o politica, licenziamenti per motivi politici o sindacali);
  • periodi riscattati (corso legale di laurea, periodo di lavoro subordinato all’estero in Stati non convenzionati ai sensi dell’art. 51 Legge 30/04/1969 n. 153, periodi di omissione contributiva al di là del decennio, recuperata ai sensi dell’art. 13 della Legge 1338/1962);
  • periodi coperti da contribuzione volontaria, non concomitante all’iscritti INPDAP;
  • contributi versati in qualità di coltivatore diretto (dal 1957), artigiano (dal 1959), commerciante (dal 1965);
  • periodi di assicurazione in Stati esteri (non della CEE) per i quali la convenzione bilaterale preveda a certe condizioni il trasferimento dei rispettivi contributi all’INPS italiano (Svizzera).
Costo della ricongiunzione

L’onere della ricongiunzione il più delle volte risulta elevatissimo, per cui il lavoratore di fronte ad una cifra considerevole è orientato a non accettare la determinazione emessa dall’Ente Previdenziale. Tuttavia non bisogna essere troppo precipitosi nel prendere una decisione e non solo per i tempi concessi per decidere se accettare o meno il provvedimento (in genere di 90 giorni), ma anche per i risvolti positivi che la ricongiunzione può portare sul trattamento di quiescenza futuro, soprattutto se poi questa operazione consentisse l’accesso al trattamento di pensione con il sistema totalmente retributivo fino al 31/12/2011. 

Le differenze tra questo trattamento pensionistico e quello erogato con il sistema misto sono considerevoli e appaiono evidenti nel momento in cui si mettono a confronto due pensioni erogate con l’uno o l’altro sistema a parità di anzianità di servizio, livello retributivo ecc. Quindi bisogna ben valutare ogni  decisione che si va a prendere. 

Nella mia attività quotidiana spesso mi trovo di fronte a lavoratori che, di fronte al pagamento da sostenere, rinunciano ad effettuare la ricongiunzione, salvo poi ravvedersi nei casi in cui si riscontra l’effettiva convenienza in termini di benefici immediati, primo fra tutti appunto il passaggio dal sistema di pensione da misto a totalmente retributivo.


Determinazione dell’onere

Analizziamo come viene effettuato il calcolo per la determinazione dell’onere di ricongiunzione.

Prospetto di rateizzazioneInnanzitutto va precisato che un lavoratore, non appena assume servizio e si trova nelle condizioni di poter ricongiungere altri periodi alla nuova Gestione Previdenziale, deve fare immediatamente domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’art. 2 della legge 29/1979. Questo perché l’onere determinato tiene conto della retribuzione fissa e continuativa, dell’età del richiedente e del sesso. Più si ritarda la domanda, più c’è il rischio che l’onere aumenti, vanificando in tal modo anche la consistenza dei contributi versati presso altra gestione previdenziale che potrebbe anche essere pari a zero. Altra riflessione da farsi sull’onere della ricongiunzione è che quanto viene richiesto mensilmente da pagare in genere rappresenta quello che ci si troverà in più sul trattamento di quiescenza.

Se l’importo della ricongiunzione è riferito ad un periodo ricongiunto pari o superiore a sei mesi, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione attraverso l’F24 oppure può essere rateizzato.

A lato un prospetto di rateizzazione.

La ricongiunzione in uscita

La legge prevede anche la ricongiunzione in uscita, che consiste nel trasferimento dei propri contributi all’INPS provenienti da una diversa Gestione Previdenziale.

Costituzione di posizione assicurativa presso l’Inps

La legge n. 322/1958 prevede il versamento all’INPS dei contributi calcolati sulle retribuzioni percepite durante i servizi resi con iscrizione all’INPDAP.

Possono presentare domanda gli iscritti all’ex INPDAP che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano neanche una settimana contributiva presso l’INPS.

La costituzione della posizione assicurativa riguarda tutti i periodi con obbligo di iscrizione e con esclusione dei periodi riscattati. Con l’entrata in vigore della legge 274/1991 la costituzione della posizione assicurativa comprende anche i periodi riscattati. È gratuita e la domanda va presentata all’INPS.


Ricongiunzione ai sensi dell’art. 1

La ricongiunzione dei periodi assicurativi verso l’INPS ai sensi dell’art. 1 legge 29/1979 è gratuita ed è prevista per i titolari di contribuzione nei due istituti previdenziali. Riguarda tutti i contributi versati all’INPDAP compresi i riscatti o precedenti ricongiunzioni in entrata. La domanda va presentata all’INPS.

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Ricongiunzione ai sensi della legge 45/1990

Questa legge consente invece la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati da liberi professionisti presso le relative casse previdenziali. Quindi costoro possono chiedere la ricongiunzione verso la gestione dipendenti pubblici dell’Inps. Nello schema sono riportate le casse previdenziali interessate da questa opportunità.

Possono presentare la relativa istanza, in questo caso cartacea:

  • i dipendenti degli Enti Pubblici iscritti ad una delle suddette casse;
  • i superstiti dei predetti dipendenti deceduti successivamente al 9 marzo 1990.

Si può presentare una sola domanda in costanza di servizio.

L’onere a carico dell’iscritto si calcola secondo le seguenti modalità:

  1. si calcola la quota di pensione INPDAP relativa al periodo da ricongiungere;
  2. si calcola la riserva matematica applicando alla quota di pensione INPDAP i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 19/2/1981;
  3. si detrae dalla riserva matematica l’importo dei contributi da ricongiungere maggiorati dell’interesse del 4,5%.

L’accettazione della determinazione e le forme di pagamento sono le medesime di quelle previste per la ricongiunzione dalla legge 29/79 art. 2.

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La totalizzazione dei periodi assicurativi

Facciamo un cenno alla totalizzazione. Si tratta di un istituto molto semplice nel concetto ma di difficile accettazione da parte del lavoratore, perché totalizzare significa optare per il passaggio dal sistema pensionistico di tipo retributivo o misto a quello totalmente contributivo in cambio di una riduzione degli anni di permanenza in servizio.

L’istituto fu introdotto dall’art. 71 della legge 388/2000 per permettere a quanti avevano posizioni contributive in più casse pensionistiche, ma non maturavano in nessuna di esse i requisiti alla pensione, di riunire gratuitamente questi contributi e ottenere il trattamento pensionistico senza dover ricorrere alla ricongiunzione legge 29/1979, in molti casi piuttosto onerosa.


Il D.Lgs. 42 del 2/02/2006 di attuazione della legge delega 243/04, ha riveduto questo istituto con modifiche radicali a partire dal 1° gennaio 2006:

  • si può chiedere la totalizzazione al compimento dei 65 anni di età se in possesso di un’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni oppure con 40 anni di contributi complessivi a prescindere dall’età;
  • è fissata in 6 anni la durata minima di ogni periodo contributivo da riunire;
  • possono ricorrervi anche i superstiti per ottenere la pensione di reversibilità;
  • la domanda deve essere presentata all’amministrazione presso la quale si presta servizio al momento del pensionamento e può essere presentata  anche da chi ha già in corso una domanda di ricongiunzione legge  29/1979, presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo;
  • la pensione viene calcolata col sistema pro-rata, ovvero ognuna delle casse interessate corrisponde la sua quota; viene erogata dall’INPS, che poi si rivale sia per gli importi sborsati per conto di altre casse che per gli oneri di gestione;
  • il sistema di calcolo è quello contributivo, ma se il dipendente ha maturato in una o più casse i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, queste casse calcolano la loro quota di pensione col sistema  vigente nelle stesse;
  • le norme abrogate dal D.Lgs. 42/2006 rimangono in vigore per le domande presentate prima del 1° gennaio 2006 se più favorevoli;
  • sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Si può senz’altro affermare che alla totalizzazione sono particolarmente interessati le seguenti categorie:

  1. lavoratori autonomi o i liberi professionisti che hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti;
  2. quanti sono iscritti alla gestione separata INPS, come i co.co.co o i lavoratori a progetto, i cui contributi non potevano essere trasferiti.

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Computo del servizio militare di leva

Tabelle servizio militareIl servizio militare di leva è computabile a domanda ai sensi della legge 274/1991 art. 1.

Dalla data del 30 gennaio 1987, il servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti (come il servizio di volontariato ai sensi della legge 1222/71), sono computabili a completo carico dell’Ente previdenziale. È riconosciuto nei limiti riportati nelle specifiche tabelle.

La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematizzata sul sito dell’Inps. Questa operazione, così come per la legge 29/1979, può essere fatta personalmente dal dipendente munendosi di un codice Pin dispositivo (quindi non solo consultivo) oppure attraverso un Caf o Patronato. Non è più ammessa la modalità cartacea.

La valutazione di periodi e servizi

È necessario distinguere tra servizi valutabili d’ufficio, senza quindi dover presentare alcuna domanda, e periodi e servizi valutabili previa presentazione di apposita istanza. 


Servizi valutabili senza domanda

Ai sensi dell’art. 8 del DPR 1092/1973, sono valutabili d’ufficio:

  1. tutti i periodi prestati con ritenuta in conto entrate del Tesoro e dal 1° gennaio 1996 con ritenuta CTPS;
  2. l’intero periodo di servizio militare comunque prestato;
  3. periodi di aspettativa senza assegni per dottorato di ricerca; infatti, il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (art. 2 legge 13/08/1984, n. 476);
  4. periodi di congedo straordinario per motivi di studio ai sensi della legge 398/1989; infatti ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla suddetta legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’art. 2 della legge 13/08/1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza (art. 6 comma 7 legge 398/1989);
  5. i servizi prestati presso quegli enti disciolti per disposizione di legge; condizione indispensabile, però, che l’iscrizione in una delle casse dell’Inpdap, abbia avuto inizio per effetto della soppressione dell’ente (art. 6 legge 29/1979).

Periodi e servizi valutabili a domanda

Il dipendente statale deve presentare la domanda di valutazione dei periodi e servizi di cui vedremo dopo contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 145 del T.U. DPR 1092/1973 (si tratta della dichiarazione di tutti i servizi prestati in precedenza presso scuole, amministrazioni dello Stato ed enti pubblici) oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

Qualora la cessazione avvenisse prima che sia scaduto tale termine, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Nel caso di decesso in servizio, l’ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo o riscatto dei servizi e periodi, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito dell’ufficio.

Servizi computabili a domanda senza onere
  1. Servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro – art. 11 DPR 1092/1973;
  2. Servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato – art. 12 DPR 1092/1973;
  3. Servizi che hanno costituito titolo per l’inquadramento – art. 15 DPR 1092/1973. Il computo gratuito può essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall’INPS o dagli altri fondi.

Servizi valutabili a domanda con onere (art. 14 DPR 1092/1973)
  1. Servizi statali non di ruolo senza versamenti all’Inps e i servizi che hanno costituito titolo per l’inquadramento senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria;
  2. Vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
  3. Assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
  4. Incaricato tecnico anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;
  5. Amanuense di cancelleria e amanuense ipotecario;
  6. Dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all’estero;
  7. Docente presso università estere;
  8. Lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

Nel caso in cui, ai sensi dell’art 8 del DPR 1092/1973, si debba valutare un periodo non retribuito, la valutazione si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d’impiego sino a quella di cessazione di tale rapporto e l’interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l’importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili alla retribuzione spettante alla data della domanda.

Può essere valutato anche il periodo di pratica ed iscrizione ad albi professionali (art. 13 DPR 1092/1973) a condizione che il periodo di pratica o d’iscrizione sia stato richiesto quale requisito necessario per l’ammissione in servizio.

La maggiorazione dei servizi

Al perfezionamento dei requisiti per accedere al trattamento di pensione in anticipo rispetto pertanto alla naturale ed ovvia scadenza e soprattutto per poter rientrare nel sistema totalmente retributivo concorrono anche altri tipi di servizio prestati prima dell’attuale impegno:

  • servizio a bordo navi militari: 1/2;
  • servizio addetti alle macchine: 2/5;
  • servizio confine: primi due anni 1/2, poi 1/3;
  • servizio in stabilimenti di pena militari: 1/5;
  • servizio estero sedi disagiate o particolarmente disagiate: 1/2 o 3/4;
  • servizio scolastico estero: primi due anni 1/2, poi 1/3;
  • lavori insalubri e nei polverifici: 1/4;
  • navigazione mercantile: 1/2;
  • imbarco su mezzi di superficie o su sommergibili: 1/3;
  • servizio in volo: 1/3.

Dal 1° gennaio 1998 le maggiorazioni non possono superare la misura massima di 5 anni. Le maggiorazioni già acquisite fino al 31 dicembre 1997 non sono ulteriormente aumentabili se già superiori a 5 anni.

I servizi prestati da alcuni iscritti, durante particolari stati soggettivi, sono valorizzati in misura superiore al periodo effettivo:

  • Privi di vista: 1/3;
  • Sordi – muti o invalidi oltre il 74%: 1/6;
  • Lavoratori esposti per più di 10 anni all’amianto: 1/2.

La particolarità del Comparto Scuola

Il personale docente e il personale Ata sono soggetti anch’essi alla normativa del pubblico impiego, anche se ci sono alcune norme particolari che ne differenziano il trattamento, soprattutto per quanto concerne la procedura per accedere alla pensione.

I docenti e gli Ata possono infatti accedere al trattamento pensionistico solo con decorrenza dal primo settembre di ogni anno. La domanda, ovviamente oggi prevista con la sola modalità telematica, va prodotta in genere entro i mesi di gennaio e febbraio a seguito di specifica ordinanza emessa dal Miur.

Il personale della scuola, per poter accedere alla pensione, deve aver potuto maturare i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia entro il 31 agosto ovvero entro il 31 dicembre.

È ovviamente il caso di ribadire l’importanza di considerare tra i titoli che consentono la maturazione del diritto i periodi di servizio prestato presso altre amministrazioni (quindi la ricongiunzione onerosa in entrata prevista dall’art. 2 della legge 129/1979), la ricongiunzione non onerosa sempre in entrata prevista dall’art. 6 della medesima legge, la supervalutazione di determinati servizi, la contribuzione figurativa per disabilità e per la nascita di figli prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro ecc.

A proposito della maggiorazione dei servizi, ecco alcune particolarità che riguardano il personale della scuola:

Ai sensi dell’art. 63 della Legge 11/07/1980, n. 312 è riconosciuta la maggiorazione di un terzo al servizio prestato prima del 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge:

  1. dal personale direttivo (direttori degli Istituti statali per i sordomuti e delle scuola statali per ciechi);
  2. dal personale docente e assistente educativo nelle istituzioni statali aventi particolari finalità o nelle sezioni e classi speciali statali di cui al DPR 31/10/1975, n. 970;
  3. dal personale docente nelle scuole carcerarie statali;
  4. dal personale docente nelle ex classi differenziali ed in quelle annesse alle case di rieducazione e agli Istituti penali minorili statali;
  5. dal personale docente nelle scuole all’aperto e nelle scuole statali per i nomadi.

Ai sensi dell’art. 24 del T.U. 1092/1973 sono aumentati della metà per i primi 2 anni e di un terzo per il tempo successivo, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati:

  1. nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero;
  2. dagli insegnanti della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d’Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali, ai sensi della Legge 2/04/1968 n. 465;
  3. dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall’Italia;
  4. dagli insegnanti nelle scuole delle cessate colonie italiane;
  5. dagli insegnanti nelle scuole della Somalia, durante l’amministrazione italiana o in attuazione dell’assistenza tecnica accordata dall’Italia allo Stato somalo.

Ai sensi dell’art. 24 del T.U. 1092/1973 sono aumentati di un terzo i servizi prestati:

  1. come insegnante elementare nelle scuole site nelle località delle province di Trento e Bolzano indicate nell’allegato a) al R.D. 27/08/1932, n. 1127;
  2. come insegnante elementare nelle scuole di V categoria e rurali dipendenti dai provveditorati di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;
  3. dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui ai precedenti punti.

Le maggiorazioni di cui sopra:

  1. sono da concedere anche per i servizi non di ruolo;
  2. si attribuiscono d’ufficio. Tuttavia è consigliabile che gli interessati presentino apposita domanda, in carta semplice, con allegato il certificato di servizio relativo ai periodi di cui si chiede la supervalutazione;
  3. non possono superare i 5 anni.

A queste maggiorazioni si aggiunge la maggiorazione per invalidità ai sensi della legge 388/2002, art. 80.

Conclusione

Secondo l’esperienza del sottoscritto, molti dipendenti di circa 50 anni di età, con contributi versati presso altre gestioni previdenziali con domanda prodotta alcuni anni fa, si sono ritrovati a dover pagare cifre piuttosto elevate per poter effettuare la ricongiunzione, anche 5.000 euro per 6 anni di servizio da riunire. 

A questo punto l’operazione eseguita dagli uffici competenti è stato quello di verificare in primis la possibilità di rientrare nel sistema totalmente retributivo con la maturazione di 18 anni di servizio al 31/12/1995. In questo caso ovviamente il problema non si poneva e quindi si consigliava l’immediata accettazione della determinazione. 

Negli altri casi, invece, si è ritenuto di valutare innanzitutto se questa determinazione consentisse l’uscita dal lavoro in modo sollecito e anticipato. 

Ci sono, infatti, quei casi limite in cui effettivamente non cambia nulla, nel senso che la ricongiunzione non comporta alcun beneficio di uscita anticipata dal lavoro stante la giovane età del richiedente ovvero pochi anni di servizio. In questi casi, con riferimento alle norme attualmente vigenti, si consiglia generalmente di non accettare il provvedimento di ricongiunzione, perché troppo oneroso a fronte degli effettivi benefici.

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