Sinergie di Scuola

Come noto, negli ultimi anni la disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha subito alcuni mutamenti, incentrati principalmente sul passaggio della richiesta da “diritto” del lavoratore a istanza, da sottoporre al vaglio discrezionale dell’Amministrazione, in virtù di varie normative (D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, e Legge 183/2010).

Tale discrezionalità, come rammentato dalla Circolare Funzione Pubblica n. 9/2011, deve muoversi entro ambiti precisi, essere particolarmente “dosata” in alcuni casi specifici (come, ad esempio, la disabilità del richiedente o di suoi congiunti) e concretizzarsi in atti ponderati e, soprattutto, motivati.

La normativa specifica del personale scolastico ha poi previsto ulteriori modalità per la presentazione delle istanze, analizzate in sede di commento e interpretazione istituzionale anche recente, come descritto di seguito.

La valutazione dell’amministrazione

È da ricordare sul punto il parere ARAN del 4/11/2013, reso proprio sulla richiesta della possibilità, per un docente a tempo determinato, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel corso dell’anno scolastico.

L’ARAN – nel premettere che, a norma dell’art. 25 CCNL vigente, commi 3 e 4, e considerata la forma scritta dei contratti individuali di lavoro, ogni trasformazione presuppone la costituzione di un nuovo contratto – ricorda il disposto dell’art. 39 comma 3 del CCNL, a norma del quale «Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale».

L’ARAN, sul punto della discrezionalità, ricorda poi che il rapporto di lavoro a tempo determinato si instaura per coprire posti vacanti, e che eventuali riduzioni di orario, in questi casi, possono comportare ulteriori esigenze di copertura delle ore mancanti. L’orientamento sottolinea l’importanza, appunto, della valutazione discrezionale dell’Amministrazione (alla luce anche dell’entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro di cui alla Legge 183/2010), che deve ponderare diversi elementi prima di concedere la trasformazione «primo fra tutti l’impatto organizzativo della trasformazione, poiché dalla stessa potrebbe derivare un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, secondariamente in riferimento alla percentuale da rispettare, che nel corso dell’anno scolastico potrebbe anche essere satura».

Domanda di trasformazione e interpretazione della giurisprudenza

Una interessante, e recentissima, deliberazione della Corte dei Conti, la n. 76/2017 sezione di controllo per l’Emilia Romagna, tratta di provvedimento di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale di un contratto a tempo determinato di una docente di sostegno, attuata con decreto del Dirigente, che veniva poi osservato ostativamente dalla Ragioneria dello Stato, sulla base dell’assunto per cui «il personale della scuola con rapporto a tempo determinato può avere la concessione del part-time solo contestualmente all’instaurarsi del rapporto di lavoro» ai sensi dell’art. 25, comma 6 del CCNL 2007 Comparto Scuola; per la Ragioneria, il personale scolastico deve comunque presentare la richiesta entro il 15 marzo dell’anno precedente (O.M. 5/1998), come non avvenuto nel caso in questione.

Da parte dirigenziale, invece, si richiamava l’applicazione dell’art. 39 del CCNL Scuola, che non ha escluso il personale a tempo determinato dall’applicazione dell’istituto, e veniva contestata l’applicazione dell’ordinanza ministeriale 446/1997 (integrata dall’Ordinanza 55/1998) in quanto, diversamente, «il diritto di chiedere e ottenere il part-time per il personale con contratto a tempo determinato sarebbe limitato a casi residuali».

Ebbene, sul punto la Corte osserva che il rilievo della Ragioneria territoriale dello Stato appare fondato, in quanto l’art. 39 comma 1 prevede che l’Amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale non solo al momento dell’assunzione, ma anche successivamente, a domanda; ciò deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (art. 78 del D.L. 112/2008), ma anche delle circolari sul punto intervenute, e sopra richiamate. Osserva la Corte in proposito che «la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale risulta subordinata, secondo quanto prescritto dalle summenzionate ordinanze, a dei precisi limiti temporali, sia con riferimento ai termini per presentare la domanda (entro il 15 marzo, con efficacia differita all’inizio dell’anno scolastico successivo), sia in relazione a quelli previsti per la valutazione della stessa (60 giorni [...]). Nel caso in esame, invece, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale reca la data del 20 ottobre 2014, giorno della presa di servizio, mentre il part-time viene fatto decorrere dal 22 dicembre dello stesso anno, non rispettando i limiti temporali imposti dalla disciplina della fattispecie nonché la ratio a questa sottesa».

Pertanto, continua la Corte, pur consentendo l’art. 39 richiamato, la trasformazione, si deve sottolineare come lo stesso articolo prescriva determinate modalità procedurali e temporali che debbono essere osservate e che, nel caso di specie, era la prescrizione (come da ordinanze vigenti sul punto) della presentazione delle domande entro il 15 marzo, a valere per l’anno successivo, a non essere rispettata.

La conclusione della deliberazione in esame sollecita importanti riflessioni per gli operatori e Dirigenti scolastici.

Nel caso di specie, infatti, la Corte decide non solo per la ricusazione del visto, ma ravvisa la necessità di trasmettere alla Procura regionale la deliberazione per le valutazioni di competenza, ovvero per decidere se la condotta del Dirigente integri gli estremi del danno erariale.

Utilizzando le parole della Corte, la trasmissione viene effettuata per i seguenti motivi: «risulta, infatti dal verbale dell’udienza pubblica che la concessione del part-time in corso d’anno abbia implicato la conseguente necessaria stipulazione di un ulteriore contratto per coprire le 9 ore rimaste vacanti. Inoltre, nella nota [...] inviata alla Ragioneria territoriale dal Dirigente scolastico è altresì precisato che la retribuzione di due contratti a tempo determinato per 9 ore ciascuno per il medesimo periodo comportano un’identica retribuzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno per 18 ore, “ad eccezione del versamento di €80,00 mensili per ciascun dipendente previsto dal D.L. n.66/2014”».

Conclusioni

Non conoscendo gli esiti della valutazione della Procura, si ribadisce, come spesso rilevato su queste pagine, che la trasmissione degli atti alla procura della Corte dei Conti, e le possibili ripercussioni negative per i Dirigenti scolastici, avvengono con frequenza e regolarità. Tali ipotesi, la cui ratio è sempre quella di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e il richiamo alle responsabilità per comportamenti produttivi di danno, non deve impensierire tanto da limitare, in qualche modo, l’ordinario e fluente agere amministrativo nel timore di conseguenze collegate al proprio grado di responsabilità; certamente, tuttavia, tale evenienza sollecita non solo un’attenzione rigorosa alle norme di legge e regolamentari e anche ai precedenti giurisprudenziali (che, come in questo caso, possono dettare linee di indirizzo preziose), ma anche una cura particolare dell’argomentazione istruttoria e della motivazione degli atti, fulcro delle disposizioni e obbligo di legge e non solo mero adempimento formale.

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