La legge 584 del 1967, riconoscendo il valore di questo atto gratuito e nobile, affida allo Stato l’onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue.
Per questo motivo il personale docente e ATA, assunto a tempo indeterminato e determinato, ha diritto ad assentarsi dal lavoro nel giorno in cui dona gratuitamente il sangue, anche in caso di supplenza breve.
Durante l’assenza si conserva la retribuzione e si maturano la tredicesima mensilità e il TFR, dato che la giornata richiesta viene considerata servizio a tutti gli effetti ed è quindi valida anche per il computo dei giorni utili per l’anno di prova.
Il giorno di assenza sarà utile anche ai fini del computo dei 180 giorni dell’anno di prova/formazione per i docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova.
Il permesso è concesso per tutta la giornata, quindi prevede la giustificazione dell’assenza anche per le ore dedicate alle riunioni degli Organi Collegiali.
La donazione del sangue deve essere gratuita e il prelievo deve essere effettuato presso Centri autorizzati (Centro di raccolta fisso o mobile oppure presso un Centro trasfusionale, oppure presso un Centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità).
Come richiedere il permesso
Il Dirigente scolastico non ha nessuna discrezionalità nel concedere il permesso, ma può effettuare dei controlli presso l’Azienda Sanitaria per verificare l’avvenuta donazione di sangue.
Il permesso si richiede presentando apposita richiesta al Dirigente scolastico, indicando il giorno in cui il donatore dovrà recarsi ad effettuare il prelievo e successivamente giustificando l’assenza con apposito certificato.
A tal fine alleghiamo fac-simile.
Come certificare il permesso
Il dipendente dovrà farsi rilasciare, dal medico che ha effettuato il prelievo, un certificato su carta intestata del centro (ricordiamo che la struttura sanitaria dev’essere autorizzata dal Ministero della Sanità) presso il quale è stato effettuato il prelievo a titolo gratuito.
Il certificato deve riportare i dati anagrafici del donatore, gli estremi di un documento di riconoscimento, data e ora del prelievo, quantitativo prelevato (almeno 250 grammi).
Gli articoli 1 e 2 della legge 13/07/1967, n. 584, prevedono i permessi non solo per la donazione di sangue per trasfusione diretta o indiretta ma anche per l’elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.
Nel caso in cui il donatore di sangue si rechi in un centro per effettuare la propria donazione e dovesse essere considerato non idoneo, dovrà presentare una certificazione nella quale il medico addetto al prelievo dichiara la mancata o parziale donazione.
In questo caso, la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti è garantita limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.
Retribuzione e contribuzione
La retribuzione spettante al lavoratore donatore di sangue viene computata in «24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue».
Per le giornate di assenza per donazione di sangue e di emocomponenti è previsto l’accredito figurativo della contribuzione (legge n. 107 del 4/05/1990 – circ. 144 del 19/06/1990).
I contributi figurativi accreditati sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se per le giornate di riposo non viene effettuato alcun versamento.
L’accredito, stante la natura della norma legislativa, è previsto solo per i lavoratori dipendenti e deve essere effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto dell’aggiornamento del conto assicurativo ovvero contestualmente alla liquidazione della pensione.
Sono accreditati d’ufficio i contributi figurativi per le giornate di riposo successive al 27/05/1990, data di entrata in vigore della legge, durante le quali il lavoratore ha effettuato le donazioni.
Per le giornate di riposo relative a periodi anteriori al 27/05/1990 deve essere accreditata la retribuzione figurativa pari all’importo percepito nella giornata di riposo. L’importo può essere desunto dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di accredito ovvero attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro.
La legge Fornero e la donazione di sangue
La riforma Fornero prevedeva che i giorni di assenza dal lavoro per donare sangue o midollo fossero recuperati per raggiungere il tetto di giornate lavorative necessarie al pensionamento.
Per evitare che un atto di generosità andasse però a penalizzare quell’esercito di italiani (sono circa 1 milione e 600mila), che ogni anno consentono trapianti, operazioni, interventi salva vita, il legislatore ha disposto che, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017, non si debba prevedere alcuna penalizzazione se l’intera anzianità contributiva deriva da servizio effettivamente prestato, compresi:
- giorni di malattia;
- periodo di servizio militare di leva;
- periodi di astensione obbligatoria per la maternità e di congedo parentale;
- assenze a causa di infortunio;
- assenze per donazione sangue;
- assenze per richiesta di permessi ex L. 104/1992, di congedo parentale.