Quando è proclamata una giornata di sciopero da parte dei sindacati, occorre armonizzare due principi fondamentali:
- il diritto di sciopero del dipendente (costituzionalmente riconosciuto – art. 40);
- il diritto all’istruzione (costituzionalmente tutelato – artt. 33 e 34).
Da questi principi discende il concetto della tutela dei diritti essenziali, sanciti dalla Legge 146/1990, che devono essere garantiti attraverso un contingente minimo di personale che deve essere in servizio (definito attraverso la contrattazione integrativa di Istituto per il solo personale educativo e ATA).
Servizi essenziali a scuola
Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno o in particolari istituzioni scolastiche:
- effettuazione degli scrutini ed esami, con particolare riferimento agli esami finali;
- vigilanza sui minori durante il servizio di refezione nel caso in cui il servizio sia stato eccezionalmente mantenuto;
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature il cui funzionamento non possa essere interrotto senza pericolo per le persone o le apparecchiature stesse;
- cura e allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti professionali;
- allontanamento e smaltimento di rifiuti tossici e radioattivi;
- pagamento degli stipendi al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- servizi indispensabili agli alunni convittori e semi convittori nelle istituzioni educative, con particolare riferimento alla vigilanza nelle ore notturne e alla mensa.
Tra queste non è contemplata la didattica e la sorveglianza sugli alunni: in tutti i casi, durante le attività di cui ai punti elencati, occorre definire un contingente minimo di personale (solo ATA e personale educativo) che dovrà garantire il servizio e l’espletamento delle attività correlate.
Cosa deve fare il Dirigente
Il Dirigente scolastico è comunque obbligato ad adottare le misure necessarie per garantire, da una parte, il diritto allo sciopero e, dall’altra, il diritto alla salute e all’incolumità degli alunni.
Il Dirigente può richiedere al personale di comunicare le proprie intenzioni circa la futura adesione allo sciopero, ma il personale non è tenuto a rispondere: si tratta infatti di una comunicazione volontaria.
Nel frattempo informa le famiglie, almeno 5 giorni prima che inizi lo sciopero, dei modi e dei tempi dell’erogazione del servizio, comunicando ai genitori le condizioni previste dall’impatto dello sciopero, in base alle informazioni rilevate. Questo consente ai genitori di decidere se affidare i propri figli alla scuola, valutando la garanzia/non garanzia di lezione e della sorveglianza.
Ecco una serie di situazioni che possono verificarsi in caso di sciopero:
- sono garantite le lezioni e la sorveglianza;
- sono garantite le lezioni, ma non la sorveglianza del personale ausiliario e le pulizie;
- è garantito un servizio ridotto (con orari diversi);
- non è garantito un servizio regolare e continuo.
Quindi il Dirigente scolastico, valutata la situazione:
- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti;
- può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;
- può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare.
Nella giornata dello sciopero, comunque, il personale eventualmente presente non può sostituire i colleghi assenti.
Cosa spetta al personale
Il personale che sciopera non ha diritto alla retribuzione, ma è considerato in servizio a tutti gli effetti. Non sono dovuti i ratei corrispondenti della tredicesima mensilità (Cassazione Civile, sez. lav., sent. n. 2588/1983), e le giornate in questione non sono considerate utili ai fini della maturazione delle ferie.
Cosa deve fare la famiglia
Il giorno dopo lo sciopero, per la riammissione a scuola, le famiglie dovranno produrre una forma di giustificazione dell’eventuale assenza: difatti, il servizio è comunque erogato, anche con tutti i limiti che abbiamo incontrato.
La motivazione potrà essere semplicemente formulata come “Mancata garanzia di regolarità del servizio, come da circolare n. ____ del _______”.
Comunicazione dell’assenza per sciopero
Nella giornata dello sciopero, il Dirigente rileva le presenze del personale in servizio, tenendo conto dei giorni liberi del personale, e procede a comunicare agli organi competenti le assenze.
È indispensabile comunicare le assenze per sciopero nel portale di pertinenza SCIOPNET del MEF.
L’accesso con le credenziali al sito permette, difatti, di entrare in un’area dove si possono registrare le assenze in questione.
Con l’introduzione al SIDI dell’area Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola, è possibile registrare tutte le tipologie di assenze, tra le quali si annoverano anche quelle per sciopero.
Nell’area Variazione di stato giuridico (VSG) è possibile inserire le diverse casistiche di assenza che comportano l’adozione di un provvedimento che, stampato, può essere inviato alla Ragioneria Territoriale con le procedure delle Informative dedicate.
In attesa di nuove disposizioni che prevedano l’invio diretto al MEF attraverso la piattaforma, con la validazione del Dirigente, in modo che si possa creare un flusso efficace tra Operatori Pubblici, la scuola deve comunque seguire le procedure attualmente in vigore.