La nota prot. n. 2209 dell’11/04/2012, diramata dall’Ufficio VI del MIUR, recita:
Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.Lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.Lgs. 297/1994).
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il d.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.Lgs. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 2/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; d.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
Le scuole quindi sono autonome nell’organizzazione e nella gestione dei viaggi e delle visite di istruzione: il Collegio dei docenti, quando programma le attività formative attraverso il POF, insieme alle diverse componenti della scuola, definisce i criteri per l’organizzazione di viaggi e visite che saranno recepiti dal Consiglio di Istituto/Circolo, attraverso una specifica delibera.
Regolamento dei viaggi di istruzione
Quindi è possibile, anzi auspicabile, che l’Organo Collegiale deliberi un Regolamento ad hoc, nel quale indicare:
- il numero minimo di alunni che dovranno partecipare al viaggio/visita;
- la partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
- la partecipazione del dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
- la partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
- il numero di accompagnatori per ogni gruppo di allievi e numero allievi che formano il gruppo. A tale proposito, l’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291 recitava «[....] si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta». Questa disposizione non è più prescrittiva e quindi ogni scuola può decidere come comportarsi in merito al numero di accompagnatori;
- destinazioni e mezzi di trasporto ecc.;
- numero massimo dei viaggi/visite che le classi possono effettuare in un anno scolastico;
- numero massimo dei giorni che un docente può spendere per accompagnare gli studenti in viaggio/visite in un anno scolastico;
- particolari norme ed eccezioni riguardanti i progetti Erasmus+ o altre uscite effettuate con fondi europei.
Altra documentazione utile
- Calendario degli adempimenti. Considerato che la macchina organizzativa dei viaggi di istruzione è piuttosto complessa, può essere utile predisporre una scansione temporale degli adempimenti, che indichi anche chi deve fare cosa ed entro quando.
- Scheda progetto. Un’apposita scheda contiene tutte le informazioni, anche contabili, riferite al progetto proposto, quindi descrizione dettagliata, programmazione, rendiconto economico...
- Scheda preventivi ricevuti. Nella scelta dell’Agenzia che si occuperà di organizzare il viaggio di istruzione, può essere utile sottoporre all’attenzione del Consiglio di Istituto una scheda comparativa dei preventivi pervenuti, con l’indicazione anche del numero di partecipanti (allievi e accompagnatori) e le eventuali caparre già versate.
- Modulo richiesta visita guidata. Può essere predisposto anche un modulo di richiesta che il docente deve compilare e consegnare in segreteria prima di effettuare la visita guidata, per la richiesta di eventuali servizi.
- Modulo organizzazione. Un apposito modulo deve essere compilato dal docente organizzatore del viaggio, in cui sono indicati gli elementi fondamentali: meta, data e ora partenza/rientro, mezzo di trasporto, hotel, itinerario previsto, eventuali visite guidate...
- Incarico accompagnatori. A firma del Dirigente scolastico, deve essere anche formalizzato l’incarico al docente che svolgerà l’attività di accompagnatori nella visita guidata/nel viaggio d’istruzione.
- Informativa genitori/docenti accompagnatori. Prima del viaggio di istruzione, è opportuno consegnare alle famiglie (per l’autorizzazione) e ai docenti accompagnatori un’informativa che contenga gli elementi principali della gita, quali orari, attività previste, spostamenti, eventuale attrezzatura necessaria...
- Relazione finale. Concluso il viaggio, il docente accompagnatore deve compilare un’apposita relazione che contenga le informazioni principali riferite all’andamento della gita, sia dal punto di vista dei servizi e delle attività svolte, sia per quanto riguarda il comportamento della classe.
- Questionario. Dopo il viaggio, può anche essere sottoposto ai docenti accompagnatori un questionario relativo alla gita effettuata, contenente indicazioni generali sull’esperienza, aspetti riguardanti la società di trasporti, l’organizzazione del viaggio, l’hotel, in comportamento degli studenti...
Responsabilità dei docenti durante un viaggio/visita di istruzione
Infine, un cenno alle responsabilità in capo ai docenti accompagnatori, i quali hanno l’obbligo di diligenza preventivo: il principio è contenuto nella sentenza n. 1769/2012 della Corte di Cassazione, secondo la quale i docenti devono anche provvedere al controllo delle singole stanze dove alloggiano i ragazzi, perché se qualcuno si fa male, possono essere passibili di una condanna per il risarcimento dei danni subiti dagli allievi.
Per la Suprema Corte, l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto scolastico l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
L’obbligo di vigilanza dell’istituto espletata dai professori accompagnatori durante una gita scolastica si sostanzia in un onere di controllo delle condotte degli alunni durante l’intera giornata, coi limiti del rispetto della sfera di riservatezza più intima dell’individuo, in particolare l’intimità della stanza di albergo, ma anche in un onere di diligenza preventivo, consistente nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’alunno.
Tale obbligo include anche un dovere di verifica da parte del personale docente delle camere della struttura alberghiera, verifica che può portare ad una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l’organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l’avvertimento a non impiegare il solaio di copertura – lastrico solare – terrazza, facilmente accessibile nonostante la sua pericolosità).
L’autrice ringrazia per il validissimo supporto l’Assistente Amministrativa Tiziana Begossi.