È entrato in vigore il 1° ottobre scorso il nuovo Regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Tra le novità principali, è prevista la possibilità di rinegoziare il tasso da fisso a variabile e viceversa.
La prestazione fornisce mutui ipotecari, per l’acquisto della prima casa di abitazione, della durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni. La somma massima erogata non può superare il limite di euro 300.000, comprese le spese per eventuali pertinenze, nonché le spese illustrate all’art 6, comma 4, del Regolamento.
Il beneficio è riservato agli iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, con una anzianità di iscrizione di almeno 3 anni.
La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, esclusivamente in via telematizzata.
Oggetto del mutuo e importo erogabile
L’iscritto può richiedere allo stesso tasso di interesse un ulteriore importo non superiore a € 6.000,00, per le spese documentate relative alla copertura assicurativa facoltativa, fermo restando che l’importo totale erogabile non può, comunque, superare il limite massimo indicato nella tabella su esposta alla colonna “Importo massimo erogabile”.
A chi spetta
Il beneficio è riservato agli iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, con una anzianità di iscrizione non inferiore a un anno, eventualmente comprensiva di periodi di servizio a tempo determinato. Gli iscritti in attività di servizio devono essere titolari, all’atto della domanda, di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Come si ottiene
La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, esclusivamente in via telematizzata. Il “Manuale utente domande web mutui ipotecari edilizi” illustra come fare.
Requisiti
L’iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, salve le particolari ipotesi previste e dettagliate dal Regolamento (proprietà di quote; immobile assegnato al coniuge separato; iscritto che intenda costituire un proprio nucleo familiare, distinto da quello dei genitori; immobile da acquistare sito ad almeno 150 km da altro eventuale immobile di proprietà, in caso di disponibilità finanziarie residue).
Nucleo familiare
Per componenti il nucleo familiare si intendono il coniuge non separato legalmente per effetto di intervenuta sentenza o di decreto di omologazlone del verbale dì separazione consensuale, i figli minori d’età, o maggiori d’età se fiscalmente a carico, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento.
Tasso e durata
I tassi sono stati fissati con Determinazione del Presidente dell’Istituto n. 110 dell’8/10/2015 e sono:
- Tasso fisso: 2,95%;
- Tasso variabile: pari all’Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 30 giugno o al 31 dicembre del semestre precedente e applicato sul debito residuo a tale data.
Il rimborso avviene in rate semestrali costanti e posticipate, in funzione dei suddetti tassi d’interesse.
La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni tranne che per gli iscritti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, per i quali la durata massima richiedibile è di 15 anni.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle rate di ammortamento avviene tramite MAV (pagabile presso istituti bancari o postali) precompilati, resi disponibili al mutuatario dall’Istituto e reperibili sul sito www.inps.it all’interno della propria area riservata, utilizzando il seguente percorso: Servizi Online/accedi ai servizi > Portale dei Pagamenti/accedi al portale > Mutui Gestione Dipendenti pubblici/entra nel servizio/accesso utente con codice PIN > accedi/Codice Fiscale e PIN.
Per accedere al MAV on-line è necessario che l’utente disponga del PIN dispositivo. Pertanto, solo dopo il riconoscimento dell’utente mediante l’autenticazione con codice fiscale e PIN dispositivo, è possibile visualizzare nell’area riservata il MAV e stamparlo. Il MAV così stampato sarà utilizzato per il pagamento della rata semestrale del mutuo.
La richiesta del MAV (postale o bancario) potrà essere inoltrata dal mutuatario, previa identificazione dello stesso, alla Sede INPS competente per territorio, che assicurerà la necessaria assistenza.
Sospensione dell’ammortamento
A richiesta del mutuatario non moroso o dei familiari succeduti nella titolarità del mutuo è consentita la sospensione dell’ammortamento, per una durata massima di due rate, nei seguenti casi:
- malattia del mutuatario o del coniuge, che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
- decesso del mutuatario o del coniuge;
- perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
- eventi calamitosi dichiarati dalle autorità competenti, verificatisi nel luogo ove territorialmente insiste l’immobile oggetto del contratto di mutuo;
- situazioni di morosità incolpevole segnalate dagli interessati per il tramite della Direzione provinciale competente.
Rinegoziazione
Sempre a richiesta del mutuatario non moroso, è ammessa la rinegoziazione del mutuo relativamente al capitale residuo, entro i limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 1, nel seguenti casi:
- malattia del mutuatario o del coniuge, che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
- decesso del mutuatario o del coniuge;
- perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
- eventi calamitosi dichiarati dalle Autorità competenti, verificatisi nel luogo ove territorialmente insiste l’immobile oggetto del contratto di mutuo;
- situazioni di morosità incolpevole segnalate dagli interessati per il tramite della Direzione provinciale competente.
Eventuali graduatorie
Nel caso in cui si determini un’eccedenza di richieste di mutuo rispetto alle disponibilità finanziarie assegnate per ogni quadrimestre a ciascuna sede dalla Direzione regionale e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, si procede all’ammissione delle domande in esito a graduatoria, redatta sulla base dei criteri di cui all’art. 10 del predetto Regolamento.
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