Sinergie di Scuola

La FLC Cgil ha elaborato due schede, nelle quali riassume sinteticamente le assenze e i permessi spettanti al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato.

Personale docente

Assenza per malattia, contratto al 31 agosto o al 30 giugno

L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in ciascun anno:

  • è intera per il primo mese;
  • 50% nel secondo e terzo mese;
  • senza retribuzione nei mesi successivi.

Riferimento: art. 19 CCNL 2007.

Assenza per malattia, supplenze brevi

L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo massimo di 30 giorni annuali.

La retribuzione in questo periodo è pari al 50%.

Riferimento: art. 19, CCNL 2007.

Gravi patologie

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie certificate. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.

Riferimento: art. 17, CCNL 2007.

Assenze per vaccinazione Covid-19

L’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino Covid-19 è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico.

Riferimento: D.L. 22/03/2021 n. 41, art. 31 comma 5.

Permessi del personale docente a tempo determinato

  • 6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato;
  • 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami;
  • 3 giorni retribuiti per lutto per: coniuge, parenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di primo grado;
  • 15 giorni retribuiti consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro.

Riferimento: art. 19, CCNL 2007.

Permessi brevi

Al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero, e comunque massimo due ore, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina. Il tetto massimo di permessi orari per anno scolastico è pari alle ore di insegnamento settimanale del profilo corrispondente.

Riferimento: art. 16, CCNL 2007.

Ferie

Le ferie del personale a TD sono proporzionali al servizio prestato.

Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti

Riferimento: art. 13, CCNL 2007.

Personale ATA

Assenza per malattia, contratto al 31 agosto o al 30 giugno

L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.

La retribuzione in ciascun anno:

  • è intera per il primo mese;
  • 50% nel secondo e terzo mese;
  • senza retribuzione nel restante periodo,

Riferimento: art. 19, commi 3 e 4, CCNL 2007

Assenza per malattia, supplenze brevi

L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Riferimento: art. 19, comma 10, CCNL 2007

Gravi patologie

In caso di gravi patologie, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero e/o i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.

Riferimento: art. 17, comma 9 e art. 19, comma 15, CCNL 2007

Assenze per vaccinazione Covid-19

L’assenza dal lavoro, per la somministrazione del vaccino Covid-19, è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Riferimento: D.L. 22/03/2021 n. 41, art. 31 comma 5

Assenze per visite, terapie, esami diagnostici

Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base, sia giornaliera che oraria, fino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico. Sei ore di permesso su base oraria sono assimilate ad una intera giornata di assenze per malattia ai fini del periodo di comporto.

Riferimento: art. 33, CCNL 2016-2018

Permessi del personale ATA a tempo determinato

  • 6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato o autocertificato;
  • 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami (ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio);
  • 3 giorni, retribuiti (anche non continuativi), per lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di primo grado;
  • 15 giorni, retribuiti, consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro (fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo);
  • 3 giorni di permesso, previsti da particolari disposizioni di legge (art. 33, comma 3, legge 104/1992), fruibili anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
  • altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Riferimento: art. 15, commi 2 e 3; art. 19, commi 7, 9, 12 del CCNL 2007; art. 32 del CCNL 2016-2018

Permessi brevi

Al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.

Riferimento: art. 16, CCNL 2007

Ferie

Al personale a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite dal contratto all’art. 19, per il personale a tempo indeterminato, con alcune precisazioni. Le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. Il pagamento delle ferie è possibile solo in via residuale per incapienza contrattuale e solo per i supplenti brevi e temporanei.

Al personale ATA a tempo determinato, con un’anzianità di servizio fino a 3 anni, spettano 30 giorni di ferie. Al personale ATA a tempo determinato, con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni, spettano 32 giorni di ferie.

Riferimento: art. 19, commi 1 e 2, CCNL 2007

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