L’O.M. n. 60 del 10/07/2020 ha ridisciplinato l’intera materia relativa al conferimento delle supplenze.
In particolare, sono stati rivisti criteri e modalità di conferimento delle seguenti tipologie:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comuneo di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
La nota 26841 del 5/09/2020 ha poi dettato istruzioni in merito all’applicazione dell’ordinanza per il conferimento delle supplenze nell’a.s. 2020/2021.
Ai sensi dell’art. 2, comma 5 della O.M., per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS). In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto.
Le tre fasce delle graduatorie di istituto
Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, il Dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:
- la prima fascia resta determinata ai sensi dell’art 9-bis del Decreto MIUR 24/04/2019, n. 374;
- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che hanno presentato il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
- la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che hanno presentato il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.
Nomine dagli ATP anche dopo il 31 dicembre
Il 15 dicembre scorso una delegazione di ANP Lazio ha partecipato al tavolo regionale operativo per la condivisione e soluzione delle criticità legate, tra le altre anche alle Graduatorie Provinciali Supplenze.
Per quanto concerne le GPS e in particolare la questione delle convocazioni da parte degli ATP che si protrarranno anche nell’anno nuovo, nell’occasione è stato chiarito che l’O.M. 60/2020 ha superato la vecchia norma del 31 dicembre quale termine ultimo per l’assegnazione delle supplenze da parte degli ATP.
Quindi, la nomina per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche potrà continuare ad avvenire tramite l’Ufficio provinciale. Per quanto riguarda in particolare Roma, in cui le cattedre scoperte sarebbero ancora circa 3.000, l’ATP sta lavorando ad un’applicazione che dovrebbe essere attiva dai primi di gennaio per consentire la convocazione on-line degli aspiranti supplenti; i supplenti potranno accettare l’incarico attraverso la app in modo tale da esaurire velocemente le graduatorie e ridare la gestione delle cattedre alle scuole.
Chi attribuisce le supplenze
Se si utilizzano le GAE o le GPS, competente alla nomina del supplente è il Dirigente dell’ATP.
Se invece si ricorre alle graduatorie di istituto, spetta al Dirigente scolastico la convocazione del docente.
Esaurita la graduatoria di istituto, comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il Dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di Messa a Disposizione (MAD).
Supplenze brevi e temporanee
In particolare, per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee, le Istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa, e cioè:
- parzialmente occupati;
- totalmente inoccupati.
Le Istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
Il Dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:
- i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
- le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmenteconvocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
Le Istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre Istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.
Sono comunicate al sistema informativo le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono.
Il Dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più Istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
Si ricorda che il Dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.