Il personale docente e ATA a tempo indeterminato può accettare incarichi a tempo determinato, sempre nel Comparto Istruzione, secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 2006-2009.
Personale docente
Ai sensi dell’art. 36 del CCNL, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Personale ATA
Anche il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Lo prevede l’art. 59 del CCNL.
Anche in questo caso l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Periodo di comporto
Con riferimento alle assenze per malattia, come si conteggiano ai fini del periodo di comporto? Quelle fruite nel periodo di assunzione a tempo determinato si cumulano con quelle del contratto a tempo indeterminato?
In proposito, chiariamo che al personale assunto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del CCNL.
Pertanto, a tale personale non potranno essere considerati i periodi di assenza riferiti al contratto a tempo determinato, i quali sono sottoposti ad un diverso periodo di comporto (v. art. 19 del CCNL).
Per il personale assunto a tempo indeterminato il riferimento al «triennio precedente», è da interpretare letteralmente nel senso di triennio precedente come dipendente a tempo indeterminato nel Comparto Scuola, a nulla rilevando eventuale assenze già conteggiate quando tale personale era assunto a tempo determinato oppure prestava servizio presso altra amministrazione.
In particolare, per i docenti e ATA con contratto al 31 agosto o al 30 giugno, l’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico.
La retribuzione in ciascun anno:
- è intera per il primo mese;
- 50% nel secondo e terzo mese;
- senza retribuzione nei mesi successivi.
Per i docenti e ATA a tempo indeterminato, invece, il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Superato il periodo previsto, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie certificate. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.