Dopo tanta attesa, il Ministero dell’Istruzione ha finalmente pubblicato il D.M. n. 50 del 3/03/2021 e la nota 9256 del 18/03/2021 per l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024.
Personale coinvolto
L’aggiornamento riguarda i profili professionali di: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, addetti all’azienda agraria, guardarobieri, infermieri, cuochi.
Per i requisiti d’accesso necessari si rimanda alle tabelle di valutazione per i vari profili.
Come inviare l’istanza
Le domande di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento devono essere prodotte prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del M.I. con l’abilitazione specifica al servizio Istanze OnLine (POLIS).
Le credenziali dell’area riservata del portale ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purché siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021.
Cosa fa la scuola
In sintesi, gli Istituti destinatari ricevono e valutano le domande presentate dagli aspiranti; i Dirigenti scolastici individuano i destinatari delle proposte di supplenza breve e temporanea e stipulano i contratti con gli aspiranti.
Controlli sulle dichiarazioni
L’Istituzione scolastica in cui l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
All’esito dei controlli, il Dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli adotta il relativo provvedimento, registrando a sistema l’esclusione ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Quindi comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza.
Restano in capo al Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
Conseguentemente alle determinazioni di cui sopra, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
Nullità della domanda ed esclusione della procedura
L’Amministrazione scolastica dispone l’esclusione degli aspiranti che:
- risultino privi di qualcuno dei requisiti generali e specifici;
- abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
La presentazione di domande per più province comporta, oltre all’esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l’aspirante sia inserito.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In qualsiasi momento l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti diammissione.
Convocazione dei supplenti
Le Istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di convocazione, che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
- se totalmente inoccupati;
- se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario;
- anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento (il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine).
Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna Istituzione scolastica, all’atto della stipula del contratto con il supplente e della presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
Le scuole, previo ricorso alla procedura telematica, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, tramite posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEO).
L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
- i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione opervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, tale comunicazione deve inoltrecontenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
L’utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l’indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC).
Nei casi in cui, per qualunque motivo, l’utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente utilizzate, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui sopra.