I controlli sui titoli dichiarati dal personale ATA nell’ambito delle graduatorie di terza fascia non è sempre agevole. Sono infatti molti i dubbi sollevati dalle segreterie scolastiche riguardo alla documentazione che viene presentata dal personale interessato e alla sua corretta valutazione.
Riportiamo di seguito alcuni esempi, tratti da quesiti che sono stati posti alla nostra redazione.
Valutazione dei servizi prestati per le P.A.
Sono valutabili come servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali:
1) Servizio prestato alle dipendenze di Confindustria?
2)Servizio civile volontario prestato nel WWF (anche non in obbligo di leva)?
1) NO, perché Confindustria è la Confederazione generale dell’industria italiana, sistema associativo di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi. Per essere valutati, i servizi devono essere prestati alle dipendenze dirette di pubbliche amministrazioni. Per “Amministrazioni statali” si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 31/12/2009, n. 196 e ss.mm.ii. Per “Enti locali”, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2) NO, è valutato solo il servizio sostitutivo della leva assimilato per legge oppure il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva e non anche il servizio come volontario WWF.
Titoli informatici
È valutabile quale titolo informatico un ECDL in cui è stato sostenuto e superato l’esame in un solo modulo?
NO, si valuta solo il livello minimo CORE, che veniva rilasciato al superamento di tutti i 7 moduli previsti, oppure il livello BASE della nuova ECDL Standard (naturale evoluzione della vecchia ECDL Start) che viene certificato a chi ha superato 4 moduli indispensabili (Computers Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet).
Verifiche sui dati anagrafici
Bisogna verificare anche i dati anagrafici del dipendente nominato? Se sì, come?
Il D.M. 50/2021, all’art. 6 elenca i dati contenuti nel modulo di domanda e, al comma 11, i controlli da fare, che devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso; tra queste, al punto d del comma 3, l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonché, facoltativamente, il numero telefonico. Vanno dunque verificate tutte le dichiarazioni di cui al comma 3 dell’art. 6, ma considerato che, per fare domanda, gli aspiranti supplenti devono accedere al portale POLIS del Ministero con SPID oppure username e password (previa registrazione in SIDI), si ritiene che non sia necessario verificare dati anagrafici già registrati a sistemi di pubblico riconoscimento.
Comunque nulla vieta che siano effettuati controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, in caso di ragionevole dubbio, accedendo direttamente alle Amministrazioni che detengono i dati (es. Comune) – vedi art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000: «[...] consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima [...] conferma scritta di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi».
Verifiche sui punteggi precedenti
I titoli ricompresi nella voce “Punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014” devono essere controllati, considerato che nel pdf della domanda non risultano dichiarati?
Bisogna prima di tutto tener presente che le scuole capofila, che hanno ricevuto le domande, le hanno valutate utilizzando apposita funzione SIDI, tramite la quale hanno potuto verificare i punteggi attribuiti nei precedenti trienni, come precisato nella nota M.I. 1494 del 7/05/2021 (vedi notizia).
Si ritiene quindi che siano state queste scuole a ricostruire il punteggio del 2014:
- recuperando i relativi dati di eventuali precedenti provvedimenti di rettifica/convalida;
- interrogando lo storico seguendo il percorso Posizione > Reclutamento personale scuola > Reclutamento > Graduatorie di Istituto > Graduatorie di Istituto personale ATA III Fascia > Interroga Storico Posizione. Inserire C.F. e anno di riferimento (2014/15);
e infine, nel caso in cui non siano riuscite a risalire al punteggio corretto, contattando via mail o per le vie brevi l’aspirante in modo tale da chiarire la sua posizione.
Solo nel caso in cui l’aspirante supplente non abbia – in precedenza – sottoscritto contratti di lavoro, e quindi siano mai stati emessi provvedimenti di rettifica/convalida del punteggio, sarà necessario procedere alla verifica dei titoli che hanno dato luogo al punteggio assegnato/validato dalla scuola capofila che ha valutato la domanda.
Attestato di Operatore dell’infanzia
L’attestato di qualifica professionale regionale di Operatore dell’infanzia rilasciato ai sensi della Legge 845/1978 può essere valutato punti 1 nella graduatoria III fascia ATA profilo collaboratore scolastico (qualifica ottenuta al termine di corsi socio assistenziali)?
La tabella dei titoli per la valutazione domande di terza fascia ATA per profilo collaboratori scolastici afferma quanto segue: «Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni punti 1».
Si ricorda che possono essere valutate solo le certificazioni ottenute al termine di corsi socio-assistenziali (OSA) e socio-sanitari (OSS) rilasciati dalle Regioni.
Pertanto in risposta al quesito si ritiene che il titolo di operatore dell’infanzia possa essere equiparato a qualifica socio-assistenziale e quindi valutabile punti 1 solo se l’attestato è regolarmente rilasciato dalla Regione e riporta i requisiti richiesti dall’ordinanza.
Servizio presso l’Agenzia delle Entrate
Il servizio prestato presso l’Agenzia dell’Entrate è valutabile per la III fascia per il personale ATA?
L’Agenzia delle Entrate, nata dalla riorganizzazione dell’Amministrazione finanziaria a seguito del D.Lgs. 300/1999, è un’amministrazione statale (come risulta dal dossier del Senato sulla riorganizzazione delle PP.AA.: art. 8, comma 1 lett. a) “amministrazioni statali”: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300).
È inoltre indicata come “amministrazione centrale” nell’elenco delle PP.AA. annualmente pubblicato dall’ISTAT.
Quindi, il servizio prestato presso l’Agenzia delle Entrate viene valutato in misura di 0,60 punti all’anno come indicato al punto 9 della Tabella B di valutazione dei titoli per AA.AA. e AA.TT. (punto 6 della tabella dei CC.SS.).
Bisogna tener tuttavia presente che il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze; non sono valutabili di conseguenza i servizi prestati con contratti di collaborazione, o a progetto, o alle dipendenze di cooperative sociali con “collocazione” presso l’Agenzia delle Entrate, o in qualsiasi altra forma che non sia quella della assunzione (anche a tempo determinato) diretta da parte dell’Agenzia medesima.