Nella G.U. 248 del 7/10/2020 sono stati pubblicate le seguenti norme:
- DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Innanzitutto è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Poi viene introdotto l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e ampilate le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. In particolare, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.
In merito alle scuole, come chiarito in serata dalla Ministra Azzolina intervistata da Enrico Mentana su La7, "Le regole per la scuola non cambiano, gli studenti seduti al banco possono abbassare le mascherine".