Scegliere la compagnia di assicurazione e stipulare un contratto di copertura assicurativa è diventata per le scuole una delle attività più complesse e spesso a rischio ricorso.
Nella migliore delle ipotesi le compagnie escluse si limitano a chiedere l'accesso agli atti, nella peggiore chiedono la sospensione dell'affidamento minacciando ricorso al Tar.
E se per caso le scuole si salvano dai ricorsi ad opera delle compagnie di assicurazione escluse, sicuramente non si salvano dal contenzioso con (soprattutto) le famiglie che in genere ritengono gli indennizzi ottenuti troppo bassi rispetto al danno patito.
Già nel 2011 il Miur, con propria nota n. 801 del 1 febbraio, invitò le Istituzioni scolastiche a procedere scrupolosamente nella stipulazione dei contratti con le compagnie assicurative per la copertura dei rischi derivanti da infortuni degli alunni che si verificano durante lo svolgimento dell'attività didattica.
Ribadì, in quella occasione, che la scelta dell'assicuratore deve avvenire sempre tramite gara, perché l'onere relativo ai premi di assicurazione è superiore al limite indicato nell'art. 34 del D.I. 44/200. Sottolineò l'importanza di alcuni punti ai fini della stipulazione del contratto, precisamente:
- elaborare un capitolato d'appalto;
- stabilire i criteri della valutazione delle offerte;
- indicare tali criteri nelle lettere d'invito;
- verificare il possesso dei requisiti di legge degli offerenti e la specializzazione della compagnia assicurativa nel comparto scuola.
Beh, bisogna ammetterlo, serve un esperto che affianchi il Dirigente scolastico e il Dsga nella predisposizione della gara. La figura da individuare è quella del broker assicurativo.
Quello che è necessario tener presente è che la scelta del broker deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. In sostanza, la p.a. stazione appaltante deve operare nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione e parità di trattamento nonché di pubblicità, economicità ed efficacia dell’attività contrattuale pubblica come previsti dal D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006. La PA stazione appaltante deve inoltre seguire la procedura prevista dal Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) per la stipula di contratti con contraenti privati. Procedura che è diversa a seconda dell'importo stimato complessivamente del contratto da affidare (art. 29 del Codice dei contratti pubblici).
Pertanto, ben venga il broker, purchè lo si scelga utilizzando correttamente gli strumenti che la norma mette a disposizione!
Per approfondimenti si rinvia alla notizia riservata agli abbonati “La scelta del broker assicurativo. Si può ricorrere all’affidamento diretto?”