Un nostro lettore, prendendo spunto dal mio articolo sulle incompatibilità per il personale della scuola, pubblicato sul numero 2 di Sinergie di Scuola, chiede i riferimenti normativi relativi alla non applicabilità del divieto in caso di attività svolta in società cooperative.
La disciplina delle incompatibilità è contenuta, nel caso specifico, nell'art. 508 D.Lgs. 297/94, comma 10 e comma 11, che si riportano di seguito:
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
Dalla lettura della normativa si desume che le attività svolte in società cooperative sarebbero compatibili, in quanto prevarrebbe lo scopo mutualistico rispetto a quello di lucro.
Proprio questo discrimine deve far riflettere e valutare, anche qui, la situazione caso per caso.
La giurisprudenza in materia, non del tutto conforme, stabilisce infatti la compatibilità dell'attività svolta in società cooperative, purché sia assente il fine di lucro.