Una disciplina più ingiusta di quella che riguarda i “docenti inidonei” non c’è, soprattutto perchè coinvolge sia i docenti dichiarati inidonei sia il personale ATA, due categorie travolte da una tempesta che lascia tracce in entrambi i profili professionali, una vicenda che può dirsi senza fine.
Secondo il decreto legge 95/1992, convertito in legge n. 15/2012 (Spending review), i docenti inidonei devono forzosamente passare nei ruoli di Assistente Amministrativo o di Assistente Tecnico, anche se la normativa che ha autorizzato l’utilizzazione in altri compiti risale ai decreti delegati del 1974 (art. 113), confermata poi dal D.Lgs. 297/1994, art. 514 e dai Contratti Collettivi Nazionali.
Se il docente è inidoneo all’insegnamento, cioè ha delle patologie tali per cui non è adatto ad insegnare, come può svolgere delle mansioni amministrative e tecniche così delicate per le quali, oggi, è necessaria una preparazione specifica e in continuo divenire?
Come può occuparsi di compiti tecnici di assistenza ai diversi laboratori se non possiede, oltre alle richieste professionalità, anche attitudine e background culturale?
Nella scuola del 1974 era sufficiente la licenza media inferiore per svolgere un lavoro di quarto livello, non erano richieste competenze specifiche e non c’era l’autonomia scolastica.
Oggi, per lavorare in segreteria e nei laboratori, è necessaria una formazione specifica, una flessibilità mentale che deve permettere all’impiegato di essere al passo con i tempi e di essere sempre aggiornato sulle novità, soprattutto in campo tecnico e normativo.
È richiesto anche un forte entusiasmo, una forte motivazione e la capacità di lavorare in team per sapersi rapportare con i colleghi, con gli insegnanti, con l’utenza esterna.
Oggi il lavoro nella scuola è cambiato e non viviamo più in compartimenti stagni dove le attività sono settorializzate: la globalizzazione pretende una connessione, una mente malleabile, una disponibilità a mettersi in gioco costantemente.
La Commissione medica che decide l’inidoneità del docente dovrebbe anche dichiarare se il docente stesso è idoneo a svolgere altri compiti che hanno pari dignità dell’insegnamento, pur essendo su piani diversi.
Perché non utilizzare i docenti inidonei in compiti correlati con la didattica e di sostegno alla Vicepresidenza, quali la gestione della biblioteca di istituto, la tenuta dei progetti di formazione degli adulti, la gestione dei rapporti con il territorio, l’alternanza scuola-lavoro, la didattica on-line e quant’altro?
In questo modo si potrebbero salvaguardare i posti del personale ATA precario che ha maturato una certa esperienza e una progressione di carriera futura, i docenti inidonei potrebbero svolgere compiti connessi alla didattica ma non all’insegnamento e manterrebbero, ai sensi dell’art. 2013 del codice civile, mansioni equivalenti a quelle per le quali furono assunti.
Altro fattore da non trascurare è poi legato alla tipologia di inidoneità e all'esito della valutazione finale.
Insomma, forse sarebbe giusto comprendere appieno che occuparsi di una segreteria scolastica non può essere un compito affidabile a chiunque, perché il delicato lavoro di competenza e di responsabilità richiesto al personale ATA prevede una professionalità specifica e continuativa, che non può e non deve essere sminuita in alcun modo.