Sinergie di Scuola

Si è fatto un gran parlare, in quest’ultimo periodo, della questione dell’obbligo di vigilanza sugli alunni fino ai 14 anni anche al di fuori delle mura scolastiche e in particolare della responsabilità che avrebbero le scuole in caso di incidenti avvenuti anche dopo aver varcato i cancelli dell’istituto.

I giornali hanno lanciato articoli dai titoli allarmistici, richiamando il principio di “abbandono di minore” nel caso in cui un ragazzo, non ancora quattordicenne, venga lasciato uscire da scuola da solo, senza essere consegnato ad un altro adulto. Molti Dirigenti scolastici, allarmati da tanto clamore e timorosi delle enormi responsabilità in ballo, hanno deciso così di emanare circolari volte a scaricare sulle famiglie queste presunte responsabilità: i ragazzi delle scuole che non abbiano ancora compiuto 14 anni potranno uscire da scuola solo se è presente un adulto autorizzato. Ed ora il Governo sta lavorando addirittura per modificare la legge.

A questo punto è opportuno spiegare da dove nasce tutta la questione: una sentenza della Cassazione (la n. 21593/2017) ha dato ragione alla famiglia di un ragazzo delle medie che nel 2003 era stato investito da un autobus di linea fuori dall’istituto. Il Miur era stato condannato, in quanto ritenuto responsabile della mancata vigilanza. 

Ma quanti di coloro che hanno riempito i giornali di parole allarmistiche avranno effettivamente letto la sentenza in questione?

A parere di chi scrive, pochi, perché la sentenza è vero che ha dato ragione alla famiglia, ma in QUEL CASO SPECIFICO che presentava caratteristiche molto particolari.

Infatti, nel caso della sentenza, c’era un Regolamento di Istituto che espressamente imponeva al personale scolastico di vigilare nel passaggio tra la scuola e lo scuolabus, anche in caso di ritardo del mezzo. Infatti, si legge nella sentenza che il Regolamento poneva in carico al personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasposto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al medesimo personale la vigilanza nel caso in cui il mezzo avesse tardato. L’attività di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era dunque onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non fossero stati presi in carico da altri soggetti e sottoposti ad altra vigilanza, nello specifico del personale addetto al trasporto.

Cosa che in quella situazione non era avvenuta: lo scuolabus aveva tardato ad arrivare, i ragazzi erano stati lasciati da soli all’uscita ed uno di essi era stato investito ed era deceduto.

In nessun passo della sentenza si fa cenno all’art. 591, comma 1, del codice penale, che riguarda appunto l’abbandono di minore o di incapace.

Allora viene da dire: tanto rumore per nulla?

 

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