Il quesito di un nostro abbonato ci fornisce lo spunto per affrontare un tema “delicato”, ma assai frequente.
In un plesso di Scuola Statale dell'Infanzia sono stati nominati con incarico annuale 2 collaboratori scolastici "maschi" (unitamente ad una terza collega).
A distanza di poche settimane dall'inizio delle attività scolastiche, un gruppo di genitori di alunni contesta al Dirigente scolastico - preannunciando altre azioni più gravi - la decisione che due uomini possano, all'interno del loro mansionario in qualità di personale ausiliario, occuparsi della "pulizia e igiene intima" di bambini e bambine dai 3 ai 5 anni.
Senza scivolare sul terreno del pregiudizio e del luogo comune, assodato che i due collaboratori scolastici sono regolarmente iscritti nelle graduatorie provinciali, il Dirigente scolastico si trova di fronte a un conflitto singolare: da una parte, non esiste alla data attuale nessun motivo, oggettivo, documentato e provato, per dubitare della correttezza e dell'integrità morale dei suddetti collaboratori scolastici in servizio.
D'altra parte, l'effettiva delicatezza di questa particolare mansione (che non può essere affidata unicamente alla sola collaboratrice scolastica), potrebbe determinare la decisione congiunta - da parte del Dirigente scolastico e del Direttore SGA - sentito il parere della Commissione R.S.U. di Istituto - di inserire all'interno dei criteri e delle modalità di assegnazione del personale ausiliario ai plessi scolastici la clausola relativa alla tassativa (o quantomeno preferibile) assegnazione di personale ausiliario femminile nelle Scuole dell'Infanzia, "trasferendo" le persone interessate da un plesso scolastico all'altro dell'Istituto, con il possibile rischio - tuttavia - di creare paradossalmente un contenzioso per un'errata applicazione delle "pari opportunità" in ambito lavorativo.
Addirittura, un genitore bene informato ha accusato il Dirigente scolastico di non conoscere e di non rispettare la Legge (anno 1968) istitutiva della Scuola Materna Statale, la quale prevedeva la presenza di personale scolastico esclusivamente femminile (insegnanti, "bidelle" e... direttrici didattiche!).
Come comportarsi in un caso del genere?
Comprendendo la delicatezza del tema, sono concorde nel ritenere che un pregiudizio non possa comportare una discriminazione.
Considerato che non ci risultano disposizioni di legge limitative sul tema, l'unica strada è quella del buon senso, ovvero cercare di tranquillizzare i genitori, magari con una riunione aperta a tutti dove presentare il personale di genere "maschile".
Al limite, potrà decidere nella sua discrezionalità di adibire all'assistenza in bagno delle bambine il solo personale femminile, ma non è un obbligo.
Infine, può riferire alla solerte genitrice che la disposizione citata della legge del 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale relativamente alle discriminazioni operate nei confronti del personale maschile, come di seguito riporto:
“La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento della scuola materna statale"), nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio".