Viene il dubbio che sia stata scelta per la sua incontestata valenza goliardica la data del 1° aprile come giornata di rientro in servizio del personale cosiddetto no-vax della scuola, di quei docenti, assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici che erano stati sospesi dal servizio per non aver ottemperato all’obbligo del possesso e al dovere di esibizione del certificato verde, come richiesto dalla spesso contestata normativa.
Il 1° aprile (giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza Covid-19) è potuto infatti rientrare al lavoro il personale sospeso e non retribuito dallo scorso 15 dicembre 2021. Nessun problema, in linea di massima, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i cui interlocutori ordinari sono le macchine e altre attrezzature, ma gli insegnanti? Gli insegnanti hanno la basica funzione di insegnare e svolgono quindi la parallela potenziale funzione di contagio per i loro studenti, ovvio.
A tutela della salute pubblica nelle scuole, il Decreto “Riaperture” (D.L. n. 24 del 24 marzo 2022) il cui testo non può certo considerarsi in linea con i ripetuti tentativi di semplificare il linguaggio amministrativo, in un paio di passaggi è invece sufficientemente chiaro:
a) la vaccinazione è essenziale per svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni
b) il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica
c) I docenti non vaccinati vanno sostituiti con supplenti fino a quando non si vaccinano e riacquistano il diritto di insegnare.
Non si intende, in questa sede, meditare su quanti supplenti potrebbero essere chiamati a sostituire un docente titolare non vaccinato e magari anche il suo supplente, lui pure non vaccinato, e il supplente del supplente, a sua volta non vaccinato, e via discorrendo, ma occorre soffermarsi sulla solo apparente innocuità dell’ordine di “utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Nel tentativo di dare chiarimenti, il Ministero dell’Istruzione ha emesso due circolari nel giro di un paio di giorni, precisando in un primo momento che il docente non vaccinato “potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni (es. attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione)”, applicando però le norme relative “al personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento”.
Un paio di giorni dopo sempre il MI ha dato risposta ai numerosi quesiti che stavano arrivando, spiegando che i Dirigenti scolastici devono applicare il CCNI del 25 giugno 2008, secondo il quale le “attività di supporto alla istituzione scolastica comprendono, oltre alla predette funzioni rientranti nelle mansioni del personale docente, anche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto”. Piccolo ulteriore dettaglio: l’orario di lavoro settimanale diventa di 36 ore, anziché 25/24/18.
Era prevedibile che si scatenasse il putiferio: chi lamenta il mancato confronto sindacale, chi prepara i ricorsi contro l’umiliazione del demansionamento con raddoppio dell’orario, chi preferirebbe che i docenti avessero continuato a rimanere a casa per non dover inventare progetti nei quali l’insegnante può fare di tutto fuorché insegnare, chi propone l’organizzazione di tornei di burraco e bridge, chi denuncia “la vergogna dei professori rinchiusi nello sgabuzzino”, chi tuona contro la marginalizzazione di chi ha voluto fare una scelta diversa da quella della maggioranza...
Naturalmente le critiche, le contestazioni e le uscite sopra le righe fanno più rumore dell’impegno silenzioso e collaborativo di chi - e sono certamente molti tra i circa 3.800 docenti interessati e relativi Dirigenti scolastici - cerca di trovare un senso e un’utilità anche nelle disposizioni che sembrano più insensate e “demenziali”.
A pensarci bene, tuttavia, permangono alcune modeste perplessità, che magari potrebbero essere dissolte da qualche provvidenziale modifica in sede di conversione del decreto legge:
- che fare con i docenti supplenti temporanei/annuali/, dato che il CCNI del 25 giugno 2008 si riferisce solo al personale a tempo indeterminato? Si applica la medesima norma per analogia? E volendo essere scrupolosi, si deve sottoscrivere con i non vaccinati/non idonei uno specifico contratto individuale di lavoro?
- che fare con i docenti non vaccinati che non intendono rientrare come “segretari improvvisati” per 36 ore alla settimana, costretti per di più a tamponi ogni 48 ore? Una volta fatte le verifiche previste, si considerano assenti ingiustificati e si avvia un procedimento disciplinare?
- siamo proprio sicuri che l’inidoneità disposta per norma di legge sia uguale all’inidoneità dichiarata da una commissione medica a suon di visite e certificati?
E infine: il D.L. 24/2022, nella sua lambiccata formulazione, all’art. 8-Obblighi vaccinali inserisce un art 4-ter.2 all’articolo 4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e dispone che nel periodo dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 i docenti non vaccinati siano utilizzati in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Siamo proprio sicuri che questo non abroghi implicitamente la sospensione dal servizio senza stipendio adottata nel periodo 15 dicembre / 31 marzo?
Su quest’ultimo dubbio altro non resta che marzullianamente sospirare: “Non ho capito la domanda”.