Contrariamente a quanto si legge in questi giorni su diversi siti di informazione e agenzie di stampa (notizia che peraltro ricorre periodicamente, forse per attirare qualche click in più...), non c’è nessuna novità in materia di visite fiscali.
Le fasce orarie di reperibilità restano fissate, come ormai da diversi anni a questa parte, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Orario che, ricordiamo, vale esclusivamente per il personale del pubblico impiego, scuola compresa, e che ha sempre suscitato malumori, per l'evidente discriminazione rispetto al dipendente privato, per il quale le fasce sono più ridotte.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in qualunque giorno della settimana, compresi i giorni non lavorativi, festivi, prefestivi e weekend. Quindi, in tutti i giorni e nei suddetti orari i dipendenti pubblici debbono rimanere presso il domicilio indicato nella certificazione medica di malattia, che può anche essere diverso dalla propria residenza o dal domicilio abituale. In tali casi, il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
L'obbligo di reperibilità non riguarda però tutte le tipologie di assenza: sono infatti esentati i dipendenti che si assentano per malattie di una certa gravità per le quali necessitano di cure salvavita, per infortuni di lavoro e malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio, per quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata e in caso di gestazione a rischio.
Non potranno inoltre essere sottoposti nuovamente a visita fiscale i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico trasmesso alla scuola.
Così come non cambiano le regole per le visite fiscali, allo stesso modo resta tutto invariato per quanto concerne le decurtazioni stipendiali. Infatti, anche in questo caso solo per i dipendenti pubblici, continua ad applicarsi l’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133., che così dispone:
«1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. […]
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».
Insomma, niente di nuovo sotto il sole... purtroppo (o per fortuna) per noi!