Con nota prot. n. 19990 del 22/07/2016 il Miur ha fornito indicazioni per l'a.s. 21016/2017 per l'adeguamento delle consistenze degli organici dell'autonomia del personale docente alle situazioni di fatto.
Si tratta di un adempimento di fondamentale importanza in quanto preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente ed educativo, relative al prossimo anno scolastico, e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell'organico dell'autonomia.
Le azioni di adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatt, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive disponibilità di personale, tenendo presente l'esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione.
Il personale docente titolare in esubero che non abbia trovato posto intero nell'organico dell'autonomia considerando anche i posti di potenziamento e i posti dell'adeguamento alle situazioni di fatto, sarà assegnato su classi di concorso per le quali possiede i titoli di accesso.
Nelle operazioni di adeguamento andrà prioritariamente considerata la possibilità per i Dirigenti scolastici di autorizzare, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati. I nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni sono concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. La concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.
I Dirigenti scolastici e in ultima istanza gli Uffici scolastici regionali disporranno accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico dell'autonomia, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi successivamente al 15 settembre.
I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno pertanto cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico dell'autonomia, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe comprendendo anche le situazioni riguardanti il recupero dei debiti formativi.
I Dirigenti scolastici e in ultima istanza gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla autorizzazione alla creazione di nuove classi, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.
Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole completerà l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore curriculari o, comunque, una disponibilità di ore curriculari che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico dell'autonomia e alle ore derivanti dalla concessione del part-time, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, per le operazioni consentite sui posti autorizzati. Ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448, gli spezzoni sino a 6 ore, nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, sono attribuiti dai Dirigenti scolastici ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso. Le ore aggiuntive all'orario di lavoro così conferite saranno retribuite sino al 30 giugno 2017, fatta eccezione per le cattedre già strutturate su basi orarie eccedenti le 18 ore settimanali.
Per i singoli ordini di scuola e per i posti di sostegno si rimanda alla lettura della nota.