Con nota 22190 del 29/10/2019 il Miur si occupa di assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.
La normativa scolastica concernente la valutazione degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e in particolare la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, consente di poter disporre eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato attraverso motivate deroghe, ricadenti nella diretta competenza dei Collegi dei docenti.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire tali deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi.
La C.M. 4 marzo 2011, n. 20 è intervenuta sulla competenza riconosciuta al Collegio dei docenti in ordine alla definizione dei criteri generali e delle fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola, proponendo a mero titolo indicativo - fatta salva l'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche - un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera delle deroghe previste, invitando le istituzioni scolastiche a considerarne in ordine a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
Non rientrano normalmente tra queste deroghe le situazioniriguardanti gli studenti figli (o parenti entro il secondo grado) di persone detenute, i quali, nelle circostanze in cui fanno visita ai propri familiari in carcere, sono assenti da scuola. Tale assenza viene ricompresa nel monte ore annuale complessivo e spesso concorre, unitamente alle altre tipologie di assenze possibili, al raggiungimento della soglia massima consentita, determinando la mancata validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, l'impossibilità di procedere a scrutinio da parte del consiglio di classe. Tra l'altro, in molti istituti di pena del territorio nazionale, il giorno del ricevimento risulta essere stabilito in modo rigido, ciò causando la reiterazione delle assenze da scuola sempre nello stesso giorno della settimana.
Per queste ragioni, il Miur invita le istituzioni scolastiche a porre particolare attenzione alla condizione degli studenti che si trovino, loro malgrado, ad assentarsi per le motivazioni indicate.
Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, potranno, quindi, inserire tra le possibili deroghe al limite minimo di presenza anche la fattispecie qualificabile come "ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale".
Spetterà al Collegio dei docenti integrare la relativa delibera nelle consuete forme e modalità mentre sarà compito del consiglio di classe verificare in concreto l'applicabilità della deroga ovvero l'impossibilità di procedere alla valutazione nonostante tali assenze rientrino nelle deroghe previste dal collegio dei docenti