Con ordinanza del 21 febbraio scorso, depositata il 9 marzo, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha ritenuto che competente ad esprimersi sui ricorsi relativi al concorso a Dirigente scolastico in Sicilia sia il Tar Lazio, sede di Roma.
Infatti, se il criterio è quello della sede dell’organo della pubblica amministrazione, la competenza a conoscere dell’atto del Ministro non può che essere del tribunale romano. E se il criterio individuatore della competenza è quello degli effetti diretti dell’atto, non può non osservarsi come la legge abbia riguardo anche agli interessi nazionali e non solo locali, disciplinando in modo nuovo e diverso rapporti oramai estesi sull’intero territorio nazionale e oramai scissi, quantomeno in parte, dall’annosa vicenda concorsuale e giurisdizionale.
Né tali effetti possono relegarsi a effetti mediati o indiretti, in quanto il decreto del Ministro, che sancisce nuovi criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale a seguito delle statuizioni del giudice amministrativo, deve essere inteso anche – in parte qua - come atto di organizzazione della dirigenza scolastica nazionale e quindi non riconducibile alla sola sfera d’interessi regionali.
Quindi, in ordine alla domanda di annullamento del decreto del Ministro del 3 gennaio 2011, è incompetente il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia ed è competente ai sensi dell’art. 13 c.p.a. il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.