Sinergie di Scuola

Supplenze brevi e saltuarie

Il conferimento delle supplenze brevi è disciplinato dall’articolo 13 dell’O.M. n. 88 del 2024, che richiama tutte le principali fonti, primarie, secondarie e amministrative, di riferimento.

Per il personale docente, le supplenze brevi devono coprire esclusivamente il periodo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e sono conferibili solo dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima Istituzione scolastica, anche con riferimento al personale soprannumerario, utilizzando le soluzioni organizzative più idonee, compresi gli spazi consentiti di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, in funzione della garanzia del diritto allo studio e dell’obiettivo del contenimento della spesa.

Le supplenze brevi non sono conferibili per il primo giorno di assenza del docente titolare, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, circostanze che ove ricorrano dovranno essere debitamente motivate; di norma può essere effettuata la sostituzione del docente assente fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

In caso di assenza del titolare i posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e ferma restando la continuità dell’offerta formativa deliberata nel PTOF, nonché l’articolo 43 comma 11 del CCNL 19/21.

Per il personale ATA, devono essere rispettati i criteri e principi generali dettati dall’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

É vietata la sostituzione nei seguenti casi:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Per il personale indicato alle lettere a) e b) i rispettivi divieti sono stati parzialmente derogati dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le Istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

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