Sinergie di Scuola

È possibile stipulare il contratto d’istituto in assenza del collegio dei revisori dei conti decaduto dalla nomina?

A questo quesito ha risposto l'Aran, ritenendo che l’istituzione e la presenza del collegio dei revisori dei conti è condicio sine qua non per il perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, stante il controllo esercitato dallo stesso sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola e dell’art. 40 e ss del D. Lgs. n. 165/2001.

Pertanto, essendo la perdurante mancata istituzione dell’organo di controllo dovuta a decadenza del vecchio collegio e mancata nomina del nuovo, l'Agenzia suggerisce di sollecitare le amministrazioni competenti a procedere agli adempimenti del caso.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.