Il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole una nota operativa con le modalità di applicazione del Decreto Legge 22 aprile 2021 in vista delle nuove regole per il ritorno in classe che scattano a partire da lunedì 26 aprile.
La nota 524 del 23/04/2021 ribadisce i seguenti aspetti:
- l'attività scolastica e didattica si svolge in presenza, al 100%, in tutte le scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado, sull’intero territorio nazionale, anche nelle sone rosse;
- le scuole secondarie di secondo grado in zona rossa garantiscono le lezioni in presenza per almeno il 50% e fino a un massimo del 75% dell’intera popolazione studentesca; in zona arancione o gialla garantiscono invece le lezioni in presenza per almeno il 70% e fino a un massimo del 100% dell’intera popolazione studentesca;
- le disposizioni relative alle percentuali di studenti in presenza sono inderogabili.
- resta ferma la presenza per le attività laboratoriali e inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
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La nota ricorda inoltre l'importanza del rispetto dei protocolli di sicurezza (adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, aerazione degli ambienti, mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione).
Per quanto riguarda le mascherine, resta in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi.
Le scuole sono chiamate a un ulteriore impegno che consenta, attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di flessibilità e alle misure predisposte dalla normativa emergenziale, di garantire in sicurezza la più ampia partecipazione possibile alla didattica in presenza.
In particolare, nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, le stesse potranno, nell’ambito del contingente assegnato, avvalersi di unità di personale docente o amministrativo aggiuntivo cd COVID, anche al fine di adottare misure di flessibilità oraria che consentano di modulare gli ingressi e le uscite degli studenti e di svolgere le attività didattiche e formative in tempi e spazi diversi.
La nota in proposito ricorda che la normativa emergenziale (art. 235 decreto legge 34/2020 e art. 32 decreto legge 104/2020) ha stanziato specifiche risorse e ha incrementato il fondo di funzionamento delle scuole (art. 231 decreto legge 34/2020 e art. 31 decreto legge 41/2021) per interventi di edilizia “leggera” o per il ricorso a strumenti contrattuali (noleggio o leasing di strutture temporanee) finalizzati all’adeguamento di locali già nella disponibilità delle scuole, come pure all’utilizzo di spazi esterni.
Inoltre, in considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, il MI richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto.