Il MI ha fornito importanti chiarimenti sulla Didattica Digitale Integrata.
Ecco le faq aggiornate al 20/11/2020:
Che cosa si intende per attività docente prestata in modalità sincrona?
Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità sincrona come caratterizzate da interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti. Tali ore sono assicurate, per almeno i quantitativi minimi previsti, per l’intero gruppo classe, anche agendo con gruppi di alunni.
Che cosa si intende per attività didattica prestata dal docente in modalità asincrona?
Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità asincrona come caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l’interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.
Quante sono le ore settimanali che il docente deve prestare nella DDI?
Sono esattamente quelle del proprio orario d’obbligo (18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria – fermo restando le due ore di programmazione, 25 nell’infanzia), svolte in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle delibere del collegio docenti. Il DM 7 agosto 2020 n. 89 contenente le linee guida sulla DDI e l’articolo 2 dell’Ipotesi del CCNI sulla DDI precisano che la declinazione della didattica a distanza è stabilita nel Piano adottato dall’istituzione scolastica e che può prevedere un monte ore alunno ridotto: ferma restando la possibilità che l’orario settimanale/alunno rimanga invariato, l’istituzione scolastica può predisporre un Piano orario di non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado, non meno di 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie (non meno di 10 per le prime classi della primaria). Da ciò è possibile che in base al Piano scolastico di DDI adottato dalla specifica scuola, l’orario settimanale di servizio dei singoli docenti sia stato rimodulato e pertanto preveda un numero di ore in modalità sincrona inferiore all’orario settimanale di insegnamento ordinariamente previsto. In questo caso le ore di attività in modalità asincrona potranno ammontare al massimo alla differenza tra l’orario settimanale ordinario e quello rimodulato in base al Piano scolastico di DDI. Ad esempio, se un docente di scuola superiore (con 18 ore settimanali) in base al Piano scolastico di DDI è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ore che potrà svolgere in modalità sincrona o asincrona sarà pari a 6 ore settimanali.
Come il docente e la scuola organizzano l’orario settimanale complessivo composto di attività sincrone e asincrone?
Le attività didattiche in modalità sincrona si caratterizzano per l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti; quelle asincrone invece dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. A livello di istituzione scolastica una volta stabilito l’orario settimanale in modalità sincrona, le attività in modalità asincrona o sincrona, a completamento dell’orario d’obbligo del docente, sono programmate su mandato del Collegio dei docenti nei singoli consigli di classe o del team docenti. Sulla base di tali programmazioni collegiali il singolo docente formula un piano individuale di lavoro che comprende la declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro elettronico.
Il docente impegnato in DDI deve necessariamente erogare da scuola la propria lezione ovvero può erogarla anche da remoto?
Come opportunamente indicato nella nota 9 novembre 2020, n. 2002, documento condiviso con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI, è demandata alla dirigenza scolastica, nel pieno rispetto delle deliberazioni del collegio dei docenti, adottare le disposizioni organizzative finalizzate a mettere in atto le migliori condizioni per l’erogazione della didattica, anche autorizzando attività non in presenza nell’istituzione scolastica. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa preventiva alla RSU.
Per gli alunni con disabilità le linee guida prevedono che, ai fini di massimizzare le possibilità di inclusione, le scuole debbano favorire la loro partecipazione in presenza. Gli insegnanti di sostegno sono quindi tenuti a rispettare l’orario secondo le cadenze individuate nell’orario in presenza o lo stesso può essere rimodulato?
Sulla base della eventuale rimodulazione dell’orario formulata dal collegio dei docenti in occasione della attivazione della DDI e tenuto anche conto del possibile mantenimento delle attività di laboratorio (come previsto dalla Linee Guida), anche l’orario dell’insegnante di sostegno può essere rimodulato in base all’orario di frequenza dello studente, fermo restando l’orario previsto dal contratto.
La scuola deve fornire dispositivi e connessioni a studenti e docenti impegnati nella DDI?
Ogni istituzione scolastica, dopo aver garantito agli studenti che ne abbiano fatto richiesta la strumentazione adeguata per fruire della DDI, deve agevolare lo svolgimento della attività didattiche a distanza da parte dei docenti che manifestino particolari e motivate necessità, in particolare ai docenti a tempo determinato che, come è noto, non fruiscono della Carta del docente. L’assegnazione di strumentazione della scuola a studenti e docenti può avvenire tramite concessione in comodato d’uso gratuito.