Sinergie di Scuola

Con nota 1934 del 26/10/2020 il MI ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.

Con la nota il MI trasmette l'Ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus Covid-19.

L’ipotesi di contratto allegata, già sottoscritta da CISL e ANIEF, è a tutt’oggi in via di perfezionamento per quanto concerne le sottoscrizioni di quelle OO.SS. che, in sede di contrattazione, hanno dichiarato di condividerne nel merito i contenuti, fermo restando il completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente.

Modulistica

Prima di passare alla sintesi della nota, ricordiamo la modulistica a disposizione dei nostri abbonati:

  1. Circolare sull’adozione del Regolamento della DDI
  2. Regolamento della DDI
  3. Informativa sulle norme di salute e sicurezza durante le attività di didattica a distanza
  4. Informativa sullo smart working
  5. 9 schede dell’INAIL sul lavoro a videoterminale
  6. Rilevazione dei fabbisogni delle famiglie di tecnologie
  7. Circolare sul comodato d’uso gratuito
  8. Modello di domanda di comodato d’uso
  9. Contratto di comodato d’uso
  10. Restituzione del bene concesso in comodato d’uso
  11. DDI: sintesi

Attivazione della DDI

La nota ricorda che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus Covid-19, l’attività didattica, per le scuole secondarie di II grado, sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione. Nulla cambia per quanto concerne la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, la cui attività è da garantire in presenza.

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all’istruzione. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2 (2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti).

In merito agli obblighi, la nota ricorda che il personale docente:

  • è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente
  • mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza
  • assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe.

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

Diritto alla disconnessione

Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018 - 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: [...] c8. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)".

Privacy

Nell’esercizio della DDI è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.

L’istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

Sicurezza e formazione

La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e, nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori medesimi, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI.

Le scuole restano aperte e in presenza

Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative.

PC in comodato d'uso anche ai supplenti

In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza.

Ulteriori PON per il digitale

Il decreto-legge 104/2020 prevede un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro, a valere su risorse PON. E' inoltre prevista l'emanazione di ulteriori bandi PON per proseguire l'incremento della dotazione di strumentazioni tecnologiche e connettività, a favore del personale e degli studenti.

Personale in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario

Alle istituzioni scolastiche non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, salvo i casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero nel caso di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario.

Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile.

Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 87, “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, […] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni […]”.

Anche l’INPS, con messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.

Quindi, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

La misura dell'isolamento domiciliare fiduciario è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da Covid-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi della malattia. Il periodo di quarantena - secondo quanto riporta la nota - ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone. Per precisione, ricordiamo che la quarantena per i contatti stretti che non manifestano sintomi dura 14 gg senza necessità di tampone oppure 10 giorni + tampone negativo.

Personale positivo

La condizione del personale posto in isolamento fiduciario non è assimilabile a quella del personale effettivamente contagiato da Covid-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

Lavoro agile per il personale ATA

Il DSGA e gli assistente amministrativi possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche.

Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al Dirigente scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.

Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i Dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.

Docente in isolamento, ma non malato

Il personale docente collocato in isolamento a seguito di formale provvedimento dell’autorità sanitaria o posto in isolamento fiduciario, nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti positivi al virus Covid-19, svolge attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.

Intera classe in quarantena

Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il Dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.
Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

Docente in quarantena, ma non la classe

Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.

Docente di sostegno

Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

Nomina di supplenti

Solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all’istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il Dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell’infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.

Personale educativo

Il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, se posto in quarantena, può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all’interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell’istituzione convittuale. Resta ferma, per il rettore/Dirigente scolastico, la facoltà di operare ad ulteriori forme di organizzazione dei gruppi di semiconvittori, in special modo se la numerosità ne sia ridotta in conseguenza dello sviluppo del contagio, sempre garantendo il rispetto delle misure di contenimento del virus.

Se il personale opera sul convitto e non è possibile garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/Dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.