Con la nota prot. n. 2116 del 30/09/2015 (fonte Flc Cgil) il Miur ha fornito alcuni chiarimenti sulle limitazioni alle supplenze per il personale docente ed ATA di cui all'art. 1, commi 332 e 333 della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015).
Una nota che però non soddisfa affatto i sindacati, perché di fatto non rimuove il blocco sulla chiamata dei supplenti assistenti amministrativi e tecnici.
La nota in pratica conferma per i docenti quanto già previsto nella legge, vale a dire che il divieto di nomina per il primo giorno di assenza può non essere rispettato in tutti i casi nei quali non è possibile garantire, con le risorse disponibili, la tutela e la garanzia dell'offerta formativa. Il Miur precisa anche che, concluso il piano straordinario di assunzioni, sarà possibile utilizzare le risorse dell'organico potenziato, una volta assegnato.
Per quanto riguarda il personale ATA, con riferimento al divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza, il divieto potrà essere superato solo in quei casi in cui il Dirigente scolastico, dopo attenta valutazione e dopo aver messo in atto tutte le misure organizzative possibili, non limitandosi al solo plesso interessato, rilevi che l'assenza del collaboratore potrebbe rendere impossibile assicurare le condizioni minime di
funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Ovviamente il tutto sotto la propria responsabilità e a seguito di propria determinazione adeguatamente motivata.