In data 22/06/2020 abbiamo pubblicato la risposta al seguente quesito:
Nel caso in cui un commissario di commissione agli esami di Stato lavori in modalità agile ovvero da casa il compenso forfettario per trasferta va comunque corrisposto?
Il 24/06/2020 il M.I., su istanza avanzata dall'ANQUAP, ha risposto ad analoga richiesta giungendo alle nostre medesime conclusioni.
In pratica, il Ministero sostiene quanto segue:
L'art. 26, comma 1, lett. c), dell'Ordinanza MI, Prot. n. 10, del 16 maggio 2020, stabilisce che «nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona».
Per quanto di interesse, l'art. 1, comma 2, del D.I. 24 maggio 2007, prevede che «I compensi sono determinati da una quota, indicata nella Tabella l - Quadro A, differenziata con riferimento allo svolgimento della funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno e da una quota, indicata nella Tabella l - Quadro B, attribuita con riferimento ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame [...]». La Tabella 1, allegata al citato D.I., prevede, al Quadro B, delle fasce di compenso «[...] correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame», in aggiunta al compenso «[...] correlato alla funzione» di cui al Quadro A.
Si rileva, quindi, che la quantificazione dei compensi di cui al citato Quadro B sia subordinata e parametrata alla distanza che occorre per raggiungere la sede d'esame. Sul punto è intervenuta anche la Nota MIUR, Prot. n. 7054, del 2 luglio 2007, la quale chiarisce che «I tempi di percorrenza, individuati secondo i criteri sopra specificati, sono gli unici parametri presi in considerazione ai fini della determinazione della quota del compenso forfetario per trasferta da attribuire al personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza. Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento ecc)».
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame, ovvero al lavoro svolto da remoto, quanto previsto nel citato decreto per il compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame.