Un recente pronunciamento del Garante circa l’inidonea modalità di oscuramento dei dati personali per finalità di customer satisfaction in una ASL pugliese suggerisce interessanti spunti di riflessione sui limiti generali al principio di trasparenza (artt. 1 e 4 del D.Lgs. 33/2013), cui tutte le PA – Scuola compresa – sono soggette.
Come contemperare i tre principi di trasparenza, consultabilità e pubblicità con il diritto alla privacy? Quali accorgimenti tecnici adottare per la tutela alla riservatezza?
Ne parla Anna Consiglio in Sinergie di Scuola n. 137 - Marzo 2024, proponendo anche un esempio che riguarda il reclutamento del personale a tempo determinato.