Sinergie di Scuola

Con nota 484 del 9/01/2021 il MI ha iricordato che l’articolo 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) ha previsto un premio dell’importo massimo di 100 euro, da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente (nei quali è ricompreso il personale scolastico) che nel mese di marzo scorso abbiano prestato la propria attività lavorativa in presenza.

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che: “[…] Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno [...]”.

Al riguardo, la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica (del Ministero dell’Istruzione, al fine di consentire al personale scolastico il riconoscimento dell’incentivo, metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche un’apposita funzione per la rilevazione attraverso la quale le scuole potranno indicare gli importi da corrispondere al personale docente, educativo, ed ATA (di ruolo, supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, IRC, FIT e supplenti brevi e saltuari) che ha prestato servizio in presenza nel mese di marzo 2020.

Le istruzioni per l’utilizzo della funzione per la rilevazione saranno pubblicate con apposito avviso SIDI al rilascio della stessa, previsto l’11 gennaio 2021.

Calcolo del premio

Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per ulteriori motivazioni (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Pertanto, coerentemente con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, ai fini della determinazione dell’importo puntuale spettante e per esigenze di semplificazione, il MI chiede di utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo 2020 e quelli lavorabili, che sono:

  • 22 se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni (lun-ven);
  • 26 se la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni (lun-sab).

Conseguentemente, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto, con un’approssimazione alla seconda cifra decimale: 100 * (giorni lavorati in presenza a marzo 2020 / giorni lavorabili a marzo 2020).

Attenzione:

  • nel caso in cui il dipendente abbia svolto il servizio in un’unica istituzione scolastica, a quest’ultima è richiesto di calcolare l’importo da erogare per ciascun lavoratore ed inserirlo nella rilevazione;
  • nel caso in cui il dipendente abbia svolto il servizio in più istituzioni scolastiche, una soltanto di queste effettuerà la rilevazione collezionando i giorni di presenza del dipendente nei diversi istituti di servizio. E' importante prestare attenzione per non conteggiare più volte un unico giorno di presenza in diversi istituti.

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