Una recente sentenza del TAR per l’Umbria ha affrontato il tema della mancata ammissione di uno studente all’anno successivo, a causa di un eccessivo numero di assenze.
I giudici amministrativi sono partiti dall’esame dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, il quale prevede che, per la scuola secondaria di secondo grado, «ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati».
Il Collegio docenti dell’Istituto scolastico in questione aveva stabilito di ricomprendere, tra i casi eccezionali che giustifichino le motivate e straordinarie deroghe al limite del 25% delle assenze, i gravi motivi di salute, purché certificati dal Servizio Sanitario Nazionale.
In Sinergie di Scuola n. 146 - Febbraio 2025, Alberto Torri, partendo dalla sentenza in questione, affronta i diversi aspetti da tener presenti per decidere o meno sulla vallidità dell'anno scolastico a seguito delle assenze degfli studenti.
In allegato all'articolo, sono disponibili anche i seguenti modelli:
- circolare per docenti sulla validità dell'anno scolastico e deroghe
- circolare per famiglie sulla validità dell'anno scolastico e deroghe
- circolare sul rispetto dell'obbligo di istruzione a seguito delle modifiche introdotte dal cd. Decreto Caivano
- circolare per coordinatori di classe per il monitoraggio delle assenze degli studenti
- comunicazione numero di assenze alla famiglia
- comunicazione al sindaco per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.