Sinergie di Scuola

Anno di prova

La legge n. 107/2015, art. 1, comma 119, stabilisce che, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente sia sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Il D.M. n. 226/2022, art. 14, commi 3 e 4, nel regolamentare tale fattispecie, ha stabilito che, nel corso del secondo periodo di formazione e di prova, “è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente”.

In proposito, l'USR Campania illustra la procedura cui dovranno attenersi i Dirigenti scolastici:

  • esaminare i fascicoli personali dei docenti immessi in ruolo lo scorso anno presso altre istituzioni scolastiche, al fine di accertare l’esito dell’anno di formazione e di prova;
  • rilevare i dati dei docenti che non hanno superato il periodo di formazione e di prova nell’a.s. 2023/2024 per esito negativo;
  • trasmettere all'USR i nominativi dei docenti che devono ripetere il periodo di formazione e di prova per esito negativo. L'ufficio scolastico allega anche un format.

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