Il Miur ha pubblicato la nota 9081 del 26/09/2017 concernente la possibilità di conferire, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017/2020, supplenze fino alla nomina dell’avente titolo.
Infatti, l’art. 1, comma 2, del D.M. 640/2017 prevede che le nuove graduatorie di terza fascia sostituiscano “integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente” ed abbiano “validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento supplenze ATA“.
Analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
Nella nota in questione è inoltre riconosciuta ai destinatari delle supplenze fino all’avente titolo la possibilità di avvalersi comunque dell’art. 59 del CCNL scuola:
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Trattandosi di supplenze fino all’avente titolo, nelle more delle costituzione delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di articolo 59.