La nota prot. n. 1647 del 25/02/2015 comunica quali sono i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'a.s. 2015/2016.
La nota ricorda anche la misura delle tasse scolastiche:
- tassa di iscrizione (euro 6,04);
- tassa di frequenza (euro 15,13);
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
- tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).
Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2015/2016, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione. Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile "una tantum" all'atto dell'iscrizione al quarto anno.
Invece, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.