Come abbiamo già ampiamente illustrato nelle settimane scorse, sia sul nostro sito, sia sul numero 4 di Sinergie di Scuola, con il cd Collegato Lavoro sono state introdotte alcune modifiche per la fruizione dei permessi per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità.
La legge n. 183 del 4 novembre 2010, entrata in vigore il 24 novembre scorso, è infatti intervenuta sulla materia e all’art. 24 ha previsto una serie di novità che l’Inps, con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, ha ampiamente illustrato, fornendo proprie istruzioni operative.
Senza dilungarci sugli aspetti già noti, ci soffermiamo su alcuni punti che l’Istituto pensionistico ha opportunamente chiarito.
Innanzitutto, relativamente all’estensione del diritto alla fruizione del permesso ai parenti o affini entro il terzo grado, la legge 183 prevede che debbano sussistere obbligatoriamente determinate condizioni: i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave devono aver compiuto i sessantacinque anni di età oppure devono essere anche essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti.
Per “mancanti” – chiarisce l’Inps – si intende non solo l’assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni, poiché nella norma viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva.
Altro chiarimento riguarda le patologie invalidanti: in assenza di un’esplicita definizione di legge e sentito il Ministero della salute, l’Inps chiarisce che si prenderanno a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del D.I. n. 278/2000:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Infine, con riferimento all’estensione del diritto al beneficio anche ai genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità, l’INPS chiarisce che la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso mensili è alternativa alle altre prerogative previste dal D.Lgs 151/2001, vale a dire il prolungamento del congedo parentale o due ore di riposo giornaliero retribuito.