I permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della Legge 104 del 1992 (tre giorni di permesso mensile) devono essere concordati preventivamente con il datore di lavoro, in modo da poter consentire il funzionamento dell’organizzazione e di garantire alla persona disabile il diritto all'assistenza.
Nel pubblico impiego, è possibile fare riferimento al Parere della Funzione Pubblica n. 13 del 2008 e alla Circolare n. 13 del 2010 (sempre del DFP), che prevedono, salvo dimostrate situazioni d'urgenza, la programmazione dei permessi "con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".
Anche il Ministero del Lavoro, con interpello n. 31 del 2010, si è espresso sulla questione.
Rilevata l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematicità oggetto di interpello, il Ministero si rifà a principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività lavorativa con il diritto all’assistenza da parte del disabile.
In tal senso, evidenzia la possibilità per il datore di lavoro di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, nel caso in cui il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza e purché tale programmazione, il più possibile condivisa con i lavoratori o con le loro rappresentanze, non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.
Sulla base degli stessi principi dovrebbe basarsi anche la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile non possono che prevalere sulle esigenze lavorative.