Durante la fruizione del congedo parentale straordinario, concesso per prestare assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità , il richiedente ha diritto ad un’indennità pari all’ultima retribuzione corrisposta ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Inoltre, le indennità economiche per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, ex art. 42 comma 5, D.Lgs. 151/2001 costituiscono prestazioni di carattere assistenziale e, pertanto, non sono legate a requisiti di carattere contributivo ed assicurativo.
La precisazione è contenuta nella risposta della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro all’interpello n. 17/2011 proposto dall’AGIDAE, Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica.
Con riferimento specifico agli Istituti Dipendenti dell’Autorità Ecclesiastica, a partire dall’anno 2008/2009, le scuole elementari parificate sono state ricondotte nell’ambito delle scuole paritarie e, dunque, nel campo di applicazione delle convenzioni stipulate tra il MIUR e le scuole paritarie.
In virtù della suddette convenzioni, non è più sancito espressamente l’obbligo di iscrizione all’INPDAP per il personale dipendente, ma ciò non sembra escludere questa possibilità, pertanto il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie risulta assicurato contestualmente sia all’INPDAP per le prestazioni pensionistiche (contributi previdenziali), sia all’INPS per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l’indennità economica spettante per periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.
In ogni caso, il rapporto di lavoro posto in essere dal personale dipendente con tali istituti scolastici conserva giuridicamente natura di contratto di lavoro privato.
Per tali ragioni, l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’INPDAP.
E anche la relativa contribuzione figurativa deve essere riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’INPS, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’INPDAP ai soli fini del contributi pensionistici.