L’Anci ha recentemente avanzato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (interpello n. 43 del 21 dicembre 2012) per richiedere un parere circa la portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.
La richiesta verteva, in particolare, sulla corretta interpretazione di tale disposizione normativa, nella parte in cui contempla le ipotesi di “mancanza, decesso, o (…) presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente”, quali causali che legittimano la richiesta di fruizione del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.
A tal proposito, si può considerare l’età avanzata del coniuge convivente – superiore agli 80 anni – quale fattispecie presuntiva di uno stato invalidante? Oppure, anche in quest’ultima circostanza, è comunque necessaria una certificazione medica attestante l’eventuale stato patologico?
La risposta del Ministero del Lavoro è chiara: l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.
Questo perchè per quanto concerne la nozione di patologie invalidanti, in presenza delle quali è dunque possibile accordare il congedo, occorre attenersi alla casistica indicata dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 278/2000:
“1) le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; (…)”
Quindi, la legge consente l’ampliamento della platea dei familiari legittimati a fruire del congedo solo in presenza di una delle situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica.
L’età avanzata del titolare del diritto non costituisce quindi un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.