Deve essere concesso anche ai parenti o affini entro il terzo grado il diritto alla fruizione del congedo biennale per l'assistenza del disabile, purché sia rispettato il requisito della convivenza.
La questione è già nota. Nel mese di luglio, infatti, la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001 (T.U. maternità e paternità), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo previsto l’affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata.
Ora l'Inps non fa altro che far proprio l'orientamento della Consulta e con la circolare n. 159 del 15/11/2013 ribadisce che il congedo biennale retribuito può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
I concetti di "mancanza", "patologie invalidanti" e "convivenza" sono già stati ampiamente descritti nella circolare n. 32 del 6/3/2012, alla quale si rimanda (paragrafi 3 e 6). L'Inps ribadisce solo che il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.