Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio. Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l'amministrazione può considerare anche la dimora temporanea attestata però mediante la relativa dichiarazione sostitutiva.
A dirlo è il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 30549 del 3/05/2021.
Lo stesso DPF, con circolare n. 1 del 2012, recante “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"), aveva chiarito che, in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi".