Sinergie di Scuola

Interessante sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che revoca una precedente sentenza dello stesso Tar, conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul diritto alle ore di sostegno e applica le deroghe anche ai casi di disabilità non grave. Il caso riguarda un alunno con disabilità non grave a cui erano state assegnate solo 5 ore di sostegno alla settimana. I genitori hanno, quindi, presentato ricorso al Tar per chiedere l'aumento delle ore, il risarcimento dei danni e la sospensiva del provvedimento di assegnazione delle ore. Per ottenere una sentenza definitiva durante l'udienza sospensiva, riducendo così i tempi del processo, i ricorrenti hanno rinunciato alla richiesta di risarcimento del danno, lasciando inalterata la richiesta dell'aumento delle ore di sostegno. Il Tar, forse nella fretta della decisione, ha ritenuto (erroneamente) che con la rinuncia al risarcimento i ricorrenti avessero rinunciato anche all'aumento delle ore e ha dichiato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli stessi. La famiglia ha quindi presentato ricorso per revocare la precedente sentenza per un errore materiale, ricorso consentito dal Codice di procedura amministrativa. Con la nuova sentenza, il Tar ha revocato la precedente.

La nuova sentenza ha accolto la richiesta dei ricorrenti fondandosi sui principi enunciati nella Costituzione, nella legge 104/1992 e sulla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. È interessante la decisione di assegnare le deroghe massime di 25 ore settimanali di sostegno in scuola primaria, pur in presenza della certificazione di disabilità non grave ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 104/1992 e ciò in base allo spirito della sentenza della Corte Costituzionale 80/2010 che ha cancellato i commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 244/2007 nella parte in cui vietavano di concedere deroghe anche nei casi di disabilità non grave. Sentenza che ha fatto rivivere la norma contenuta nell'articolo 40 comma 1 della legge 449/1997 che consente la stipula di contratti per assegnare più ore di sostegno. Il Tar infatti così argomenta: "Ancorché il figlio dei ricorrenti non rientri nella situazione di handicap qualificato come grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992 [...] l'eliminazione dei commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 244/2007 impone all'amministrazione di valutare, in relazione alla situaizone di gravità dell'handicap da cui sia affetto il fanciullo, la possibilità di completare il percorso formativo con il sostegno di un insegnante ad hoc, nella considerazione che è iscritto alla seconda elementare e quindi si trova all'inizio del percorso di apprendimento scolastico".

È molto interessante il ragionamento del Tar in base al quale se, secondo la Corte Costituzionale, occorre tenere conto non solo della gravità della disabilità ma anche della specificità della minorazione, tale criterio non può essere utilizzato solo per non concedere il massimo delle ore di presenza di una disabilità grave, ma deve pure consentire il massimo delle ore anche in presenza di una disabilità non grave purché la specificità della minorazione e la situazione lo richiedano. Nel caso in questione l'alunno è affetto da una disabilità non grave, ma è agli inizi degli studi e aveva assegnate solo cinque ore di sostegno rispetto alle 40 di insegnamento settimanali.

Anche se la logica formalistica usata dal Tar nella sua decisione è da apprezzare va notato che non è coerente dal momento che, pur in presenza di una vittoria e del fatto che il ricorso in revoca non era stato determinato da un errore dei ricorrenti ma dalla precedente decisione dello stesso Tar, compensa le spese. Sul merito, va osservato che la decisione (come risulta dalle motivazioni) si fonda su un ragionamento molto semplice che però non corrisponde alla cultura e alle buone prassi di inclusione scolastica come si sono realizzate negli anni Settanta e Ottanta. Dire che l'alunno ha solo cinque ore di sostegno rispetto alle 40 di insegnamento settimanali equivale a dire che il sostegno è la risorsa principale per la riuscita dell'inclusione. E allora ci si chiede perché fermarsi alle 25 ore settimanali e non assegnarne 40 come già hanno fatto altri tribunali. Nel crescente processo normativo e di prassi dell'inclusione si osserva, purtroppo, una crescente obnubilazione del fondamento dell'inclusione e cioè la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutto il consiglio scolastico, sostenuto da un docente specializzato che collabora con i colleghi curricolari che però hanno, per primi, il dovere dell'inclusione. Invece con l'andare degli anni e la perdita della spinta propulsiva originaria dei docenti curricolari che avevano realizzato il processo di inclusione sia i nuovi docenti (per impreparazione specifica) che le famiglie (per l'elevato numero di alunni disabili per classe) hanno richiesto un crescente numero di ore di sostegno anche attraverso ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. In tali ricorsi l'amministrazione scolastica è sempre risultata soccombente poiché non solo non ha mai evidenziato che i docenti curricolari sono la risorsa primaria, insieme ai compagni, di una buona inclusione ma non ha neppure potuto dimostrare che i docenti curricolari fossero minimamente formati sulla didattica dell'inclusione.

I magistrati, che non sono pedagogisti, si sono basati sulle norme. E le norme non li hanno aiutati. Dando per sottinteso che il compito primario dell'inclusione spetti ai docenti curricolari, l'articolo 12 comma 5 della legge 104/1992 stabilisce che alla formulazione del piano educativo individualizzato partecipino, oltre ai genitori e agli operatori socio-sanitari, il solo docente specializzato e lo psicopedagogista, se presente. C'è voluto il regolamento attuativo della legge 104 per stabilire che alla formulazione del piano educativo devono partecipare tutti i docenti della classe. In nessun'altra norma primaria si trova scritto quanto previsto da questo regolamento, una mancata esplicitazione che, unitamente alle ragioni sopra esposte, hanno contribuito alla deriva involutiva della delega al solo docente per il sostegno del progetto di inclusione scolastica. Sembra quindi utile, oltre che corrispondente alla vera natura dell'inclusione scolastica, l'esplicitazione in una norma di legge del principio in base al quale l'inclusione scolastica è compito primario dei docenti curricolari, seriamente formati inizialmente e in servizio, con la collaborazione dei docenti specializzati per il sostegno e operanti in classi non numerose (non più di 20 alunni con non più di 2 alunni con disabilità). Si confida nell'emanazione di questa norma per ripristinare i veri valori qualitativi dell'inclusione scolastica. (Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish)

Fonte: Superabile.it

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.