Il 25 maggio scorso (ma la pubblicazione è di qualche giorno fa) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto il parere n. 2106, avente ad oggetto "Criteri di computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999. Personale docente proveniente da altro ruolo". In particolare, il parere espresso si riferisce alla computabilità, ai fini della copertura della quota d'obbligo prevista dalla suddetta legge, del docente disabile proveniente da altro ruolo che, all'atto dell'immissione nel ruolo di provenienza, abbia già usufruito della riserva di posti in applicazione della disciplina sul collocamento obbligatorio.
In altri termini, se un docente si trova nella suddetta condizione (docente proveniente da altro ruolo che ha già utilizzato - all'atto della immissione in ruolo - il diritto ad usufruire della riserva) non potendo avvalersi della riserva di posti (in quanto utilizzata come beneficio per l'immissione nel ruolo di provenienza) può essere conteggiato come unità ai fini della quota di riserva nel ruolo di destinazione, nel quale si è trasferito a prescindere dalla riserva?
Il Dfp sottolinea in primo luogo che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'articolo 38, comma 3, della Costituzione consente un regime di favore nei confronti dei disabili, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarietà su quelli di uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro e, si deve ritenere, non per altre finalità.
La disciplina sul collocamento obbligatorio, con le tutele della richiamata legge 68/1999, trova pertanto applicazione in riferimento all'accesso all'impiego dei soggetti disabili e non anche rispetto al trasferimento degli stessi presso datori di lavoro diversi una volta che siano stati assunti in base alla richiamata normativa.
Inoltre, in riferimento alla fattispecie in argomento, le disposizioni in materia di mobilità di personale disabile previste nell'ordinamento sono quelle contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ciò premesso, in riferimento alla questione, il Dipartimento evidenzia che nel sistema delle assunzioni delle categorie protette da parte delle amministrazioni pubbliche, i criteri di copertura della quota d'obbligo sono condizionati dai riflessi finanziari che ne scaturiscono, tenuto conto del fatto che le assunzioni, a copertura di tale quota, non rientrano nelle limitazioni generali previste in materia.
Alla luce di ciò, il docente disabile, proveniente da altro ruolo, una volta trasferito, può essere computato nel ruolo di destinazione, ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, solo ove vi sia disponibilità nella quota stessa. Qualora vi sia tale disponibilità nel ruolo ricevente è consentito all'amministrazione cedente di scomputarlo dalla propria quota d'obbligo e di poter adottare le procedure per la copertura di tale quota in quanto così è garantita, in una valutazione complessiva, la neutralità finanziaria nel regime delle assunzioni delle categorie protette.
Nel caso in cui il ruolo ricevente abbia la quota d'obbligo interamente coperta, il docente disabile rimane in carico alla quota d'obbligo del ruolo cedente fintanto che non si determina la vacanza utile di quota nell'amministrazione di destinazione. Una lettura diversa potrebbe determinare come conseguenza un incremento dei livelli occupazionali del settore pubblico in quanto le assunzioni delle categorie protette, come detto, sono sottoposte solo al vincolo di copertura della quota d'obbligo.